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TITOLO
I:
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NORME GENERALI |
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Articolo
1:
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Contenuto della tariffa |
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- La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione
e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fi ne di garantire la
qualità della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro
della professione.
- Ai fini della presente tariffa il termine «professionista » indica sia il
dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l’esperto
contabile.
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Articolo
2:
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Classificazione dei compensi |
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- Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in
nome e per conto del
cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano
i compensi per: a) rimborsi di spese, di cui al titolo II; b) indennità,
di cui al titolo III; c) onorari, di cui al titolo IV.
- I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni
caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga, con gli onorari.
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Articolo
3:
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Criteri per la determinazione dei compensi
applicabili |
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- I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura
fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell’articolo 18 e dalla lettera
d) dell’articolo 19.
- Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente
tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata
ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico
conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
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Articolo
4:
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Valore della pratica |
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- Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli
onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della
presente tariffa.
- Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a
riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’art. 26
- Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli
onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli
26, 31, 45, 47, 48 e 50 della
presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del
professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della
gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale, e
comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il
cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di
liquidazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i) , del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
- Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli
onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto,
concordemente dalle parti, l’intervento del Consiglio dell’Ordine ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139. In tal caso, il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri
e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché
dell’entità dell’impegno professionale.
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Articolo
5:
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Onorari massimi |
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- Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la
concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art. 3, gli
onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari
indicati.
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Articolo
6:
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Maggiorazioni particolari |
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- Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti
gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al
100%.
- Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli
onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
- Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra
loro.
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Articolo
7:
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Riduzioni particolari |
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- Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui
numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una
riduzione non superiore al 15%.
- Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque anni può
applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
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Articolo
8:
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Emissione della parcella |
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- Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art. 2234 del codice
civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la
parcella, o l’avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della
conclusione della pratica.
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|
Articolo
9:
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Parcelle periodiche |
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- Quando l’incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un
anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può
presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni
trimestre.
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Articolo
10:
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Termine di pagamento delle parcelle |
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- Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso di parcella
senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di
mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano
gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
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Articolo
11:
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Pluralità di professionisti |
| |
- Quando la pratica è stata svolta da più professionisti, riuniti in collegio
non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del
cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di
spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un
professionista con l’aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i
casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
- Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi
professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione
professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai
compensi per l’opera individualmente prestata secondo la tariffa della
rispettiva categoria professionale.
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Articolo
12:
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Incarichi connessi di più clienti |
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- Quando il professionista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi,
agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può
essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun
cliente, salvo diversa specifi ca disposizione della presente tariffa.
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Articolo
13:
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Incarico non giunto a compimento |
| |
- Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato
a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle
prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del
risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
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Articolo
14:
|
Incarico già iniziato da altri professionisti
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- Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, al professionista
spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata, tenuto conto anche
dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione
dell’incarico.
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Articolo
15:
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Definizione della pratica con il concorso del cliente o di
terzi |
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- Qualora si pervenga alla defi nizione della pratica, oltre che con l’opera
del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al
professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari
graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifi ci previsti dalla presente
tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10%
ed il 30%.
- Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al
professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di
spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari
specifi ci relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20%
ed il 50%.
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Articolo
16:
|
Applicazione analogica |
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- Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un’espressa
disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della
stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie
analoghe.
- L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è
limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale per
le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati
analiticamente.
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TITOLO
II:
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RIMBORSI DI SPESE |
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Articolo
17:
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Spese generali di studio |
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Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese
generali di studio in ragione del 12,5 % dell’importo degli onorari spettanti
per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per
parcella. |
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Articolo
18:
|
Spese di viaggio e di soggiorno |
| |
- Al professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla
sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e
di soggiorno.
- Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del
biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario; b) al costo del
biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del
biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del
trasporto aereo; c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del
mezzo privato utilizzato.
- Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura
pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
- È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del
presente articolo.
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TITOLO
III:
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INDENNITÀ |
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Articolo
19:
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Indennità |
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- Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
- per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
- del dottore commercialista: € 51,65 per ora o frazione di ora, €
413,17 per l’intera giornata;
- dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di ora, €
139,44 per l’intera giornata;
- per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65;
- per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di
documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 2,58 per ogni facciata;
- per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 15,49 a €
103,29 mensili.
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TITOLO
IV:
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ONORARI |
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Capo
I:
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PRINCIPI GENERALI |
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Articolo
20:
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Classificazione degli onorari |
| |
- Gli onorari si distinguono in:
- onorari specifici: determinati unitariamente in relazione
all’esecuzione dell’incarico;
- onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni
svolte per l’adempimento dell’incarico.
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Articolo
21:
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Cumulabilità degli onorari graduali |
| |
- Gli onorari graduali di cui all’art. 26 sono cumulabili
con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo
sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
- Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono
essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne
sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella
dell’art. 26.
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Articolo
22:
|
Onorari preconcordati |
| |
- In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo
che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è
comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
- Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre
riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto
dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente
tariffa.
- Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la
maggiorazione di cui all’art. 23 e non sono cumulabili con
le indennità di cui all’art. 19
|
|
Articolo
23:
|
Maggiorazione degli onorari |
| |
- Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della
particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio della
professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di € 516,46 per
parcella.
|
|
Articolo
24:
|
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
|
| |
- Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un
massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri
costituiti da valori o da altre entità numeriche.
- Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione di onorari a
tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per
lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali
devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore
a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell’art. 19.
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Capo
II:
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ONORARI GRADUALI |
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Articolo
25:
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Norma di rinvio |
| |
- Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli
onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
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Articolo
26:
|
Altri onorari graduali |
| |
- Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l’adempimento
di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i
quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli
onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte
integrante del presente regolamento.
- Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il
valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come
definito dall’art. 45 o al valore del bene valutato; in
ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il
valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto,
mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è
determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
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Capo
III:
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ONORARI SPECIFICI |
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Sezione I:
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Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e
di singoli beni |
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Articolo
27:
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Amministrazione di aziende |
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- Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e
personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa, devono essere
preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che
precedono.
- Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda nel
periodo in cui il dottore commercialista ha l’incarico di amministrare la
medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il
50%.
- Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso
previsto dall’ultimo comma dell’art. 2386 del codice civile.
|
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Articolo
28:
|
Amministrazione di patrimoni e di beni |
| |
- Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di
redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e
aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui
sono determinati secondo i seguenti criteri:
- immobili civili ed industriali concessi in locazione;
- un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di €
103,29 per ogni immobile;
- una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il
5%; per il di più: il 4%;
- fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti
del 30%;
- aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a)
ridotti del 50%;
- beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi
determinata in misura pari al 3%.
- In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non
producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati
direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in
funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con
riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del
valore patrimoniale dei beni.
- Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro
dell’amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano
essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura
dell’esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso
pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
- Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non
sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni.
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Articolo
29:
|
Custodia e conservazione di beni e di aziende
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| |
- Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore
commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei
beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del
valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo risultante dalla
situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono
proporzionalmente ridotti.
- In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una
maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
- Onorario annuo minimo € 103,29.
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Articolo
30:
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Liquidazione di aziende |
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- Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la
valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari,
il realizzo delle attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente
riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti
onorari: — qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai
sensi degli articoli 2275,
2309, 2450 del codice civile:
- con riferimento alle attività realizzate un compenso così
determinato:
- fino a € 51.645,69 il 5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 il 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
- un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente
accertate. Onorario minimo € 1.549,37; — qualora l’incarico, pur con gli stessi
contenuti, consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore nella fase
della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è
applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Onorario minimo €
1.032,91.
- Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre
società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa
tra il 5% ed il 20%.
- I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai
creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile e dell’art. 160, comma
secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
- Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la
consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali,
specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa,
eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione
temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli
articoli della presente sezione ridotti del 20%.
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Sezione
II:
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Perizie e valutazioni |
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Articolo
31:
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Perizie, valutazioni e pareri |
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- Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami
di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono
determinati come segue:
- perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore della pratica:
- fino a € 51.645,69 il 6%; Onorario minimo € 516,46;
- per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 l’1%;
- per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
- valutazione di singoli beni e diritti
- Sull'ammontare dei valori:
- fino a € 51.645,69 l'1,50%; Onorario minimo € 387,34;
- per il di più fino a € 258.228,45 l'1%;
- per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
- per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
- valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
- Sull’ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non
siano poste rettificative dell’attivo:
- fino a € 258.228,45 l’1%; Onorario minimo € 1.291,14.
- per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
- per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
- Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere
alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a
formare - insieme con l’eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni
oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra
il 20% ed il 50%;
- valutazione di partecipazioni sociali non quotate
- Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle
quote percentuali sottoposte a valutazione. Onorario minimo € 774,69.
- relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e
2501-quinquies del codice civile
- Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b),
c) e d) con separato provvedimento(*), per le relazioni di stima di cui all’art.
2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali
oggetto di stima.
- Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione
compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre
più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
- Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra
il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di
azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente
determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte
secondo i criteri previsti dal codice civile.
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Sezione
III:
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Lavori contabili e bilanci |
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Articolo
32:
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Revisioni contabili |
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- Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il
riordino di contabilità, nonché per l’accertamento dell’attendibilità dei
bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista
e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall’art. 24.
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Articolo
33:
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Impianto e tenuta di contabilità |
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- Per l’organizzazione e l’impianto di contabilità competono onorari
determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall’art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza
dell’incarico.
- Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale
delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al
dottore commercialista competono i seguenti onorari:
- Contabilità ordinaria
In alternativa:
- per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul
libro giornale: da € 1,55 a € 3,10; per le rilevazioni che comportino più di un
addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro
giornale: da € 0,77 a € 1,81;
- fino a 500 rilevazioni contabili annue da € 929,62 a € 2.065,83; da
501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le
2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 103,29
a € 180,76 ogni 100 rilevazioni. Ai fini degli onorari di cui alla presente
lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un
massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
- un compenso determinato in percentuale sul volume d’affari realizzato
nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
- fino a € 154.937,07 tra l’1,5% ed il 2,5%;
- per il di più fino a € 309.874,14 tra lo 0,75% e l’1,5%;
- per il di più fino a € 619.748,28 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
- per il di più oltre € 2.582.284,50 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
- Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una
maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore
commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da
documenti forniti dal cliente. Onorario minimo mensile € 77,47.
- Contabilità semplificata
- fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 619,75 a
€ 929,62; Onorario minimo mensile € 51,65. 3.
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 826,33
a € 1.549,37;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da €
1.239,50 a € 2.065,83;
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento
sul compenso precedente da € 154,94 a € 258,23 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
- Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni
contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra €
103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di
contabilità.
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Articolo
34:
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Bilancio |
| |
- Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto
economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica
illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei
documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo
seguente:
- sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché
delle partite di giro e conti d’ordine, al netto delle perdite:
- fino a € 129.114,22 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,125%;
- per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,025%;
- per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,006%;
- per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%;
- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
- fino a € 516.456,90 lo 0,15%; Onorario minimo € 516,46.
- per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,02%;
- per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,0075%;
- per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%.
- Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il
20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese
che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività
sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali.
- Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica
illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il
30%.
- Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%
se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da
altri articoli della presente tariffa.
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Articolo
35:
|
Bilanci tecnici |
| |
- Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve
matematiche, sono determinati a norma dell’articolo 34
maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno
riguardo alle disposizioni dell’art. 3 della presente
tariffa.
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Sezione
IV:
|
Avarie |
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Articolo
36:
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Regolamento e liquidazione di avarie |
| |
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano
al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per
scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
-
- fino a € 5.164,57 dal 6% all’8%; Onorario minimo € 154,94
- per il di più fino a € 25.822,84 dal 4% al 6%;
- per il di più fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dall’1% al 2,5%;
- per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più oltre a € 1.032.913,80 lo 0,25%.
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati
per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:
-
- fino a € 5.164,57 dal 4% al 6%; Onorario minimo € 103,29.
- per il di più fino a € 15.493,71 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 51.645,69 dal 1% al 2%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più oltre a € 258.228,45 lo 0,25%.
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Sezione
V:
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Funzione di sindaco o revisore |
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Articolo
37:
|
Funzioni di sindaco nelle società (2) |
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- Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i
rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
- l’espletamento delle verifiche trimestrali;
- i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e
sottoscrizione della relativa relazione all’assemblea dei soci;
- la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di
amministrazione o dell’assemblea, che non porti all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo,
nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad
eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al
controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame delle denunzie ai
sensi dell’art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente
l’organo amministrativo.
- L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull’ammontare
complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto
economico dell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di
cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, dell’esercizio precedente, e
determinato come segue:
-
- fino a € 258.228,44: da € 516,46 a € 619,75;
- da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;
- da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.239,50 a € 2.478,99;
- oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.
- Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri.
Nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale o di maggiore o
minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o
diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore
permanenza nella carica.
- L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull’ammontare
complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d’esercizio,
risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale
sociale, e determinato come segue:
-
- fino a € 103.291,37: da € 516,46 a € 774,69;
- da € 103.291,38 a € 516.456,89: da € 774,69 a € 1.291,14;
- da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;
- da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,97: da € 2.065,83 a € 3.098,74;
- € 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni €
5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99.
- Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e
semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di
redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è
applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si
trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
- L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali
massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell’art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al
capitale sociale della società.
- Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio
i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
- Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli
onorari graduali di cui all’art. 26.
- I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100%
in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici
nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente
all’approvazione della presente tariffa.
- I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore
commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e
di consorzi.
- Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
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Articolo
38:
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Funzione di revisore in enti pubblici |
| |
- Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia
prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo
precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
- alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
- Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico
revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al
100%.
- Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
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Sezione
VI:
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Arbitrati |
|
Articolo
39:
|
Arbitrati |
| |
- Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della funzione di
unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di
tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si
riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale,
della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle
parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
- In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari
devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell’art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari
saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall’art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al
valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l’arbitrato.
- I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo
definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono
essere congruamente ridotti.
- Onorario minimo € 1.549,37.
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Sezione
VII:
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Operazioni societarie |
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Articolo
40:
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Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale
sociale |
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- Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel
capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni
eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore
commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’importo
complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati
apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma
a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali
successivi, secondo i seguenti scaglioni:
-
- fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%; Onorario minimo € 516,46.
- per il di più fino a € 516.456,90 dall’1% al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%;
- per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%.
- Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è
applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l’onorario
minimo.
- Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti
consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo,
ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle
disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all’art. 26.
|
|
Articolo
41:
|
Trasformazione fusione scissione e concentrazione di
società |
| |
- Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un
altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera
a) dell’art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20%
ed il 50% a seconda della molteplicità e dell’importanza delle suddette
prestazioni.
- Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per
le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista
competono onorari determinati, con riferimento all’ammontare dell’attivo lordo
della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai
sensi dell’art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio
delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in
qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della
concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
-
- fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; Onorario minimo € 516,46.
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
- per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
- Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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|
Articolo
42:
|
Assistenza societaria continuativa e generica
|
| |
- Per l’assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il
completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la
gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni
previste al seguente art. 55, al dottore commercialista
competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo
alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché
alla natura e all’importanza della società.
- I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui
all’art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori
a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
|
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Sezione
VIII:
|
Operazioni societarie |
|
Articolo
43:
|
Componimenti amichevoli |
| |
- Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al
risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in
genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le
disposizioni di cui all’art. 3 della presente tariffa, sono
dovuti i seguenti onorari:
- un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
- con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso
così determinato:
- fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dall’1,5% al 2%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 dall’1% all’1,5%;
- per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all’1%.
- Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista
competono, altresì, gli onorari previsti all’art. 30,
lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
- Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche
prestazioni eventualmente svolte.
- Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei
pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1,
ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una
riduzione compresa tra il 40% e l’80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate
ed alla durata della moratoria.
- Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi
in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il
compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di
cui all’art. 26 della presente tariffa; in ogni caso
l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà
degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse
pervenuto a buon fine.
- Onorario minimo € 1.032,91.
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Sezione
IX:
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Procedure Concorsuali |
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Articolo
44:
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Assistenza in procedure concorsuali |
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- Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore, che non rientrino
in quelle previste dall’art. 43 e che siano effettuate nel
periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli
onorari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:
- nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario
o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il
40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%
per l’amministrazione controllata;
- nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito
concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’art.
43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed
il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella
ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione
della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l’80%; tale
quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con
l’applicazione degli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato
fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli onorari di cui
all’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e
il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l’intervento di un
assuntore, competono gli onorari di cui all’art. 43 con una
riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
- Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto
unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della
situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
- Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta omologa del
concordato o l’approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione
alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali
circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle
procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi
all’incarico già favorevolmente concluso.
- Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione degli
onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria,
già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al
presente articolo con l’applicazione di un’ulteriore riduzione compresa tra il
30% ed il 50%.
- Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con
quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma
non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto
l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base
all’art. 26 ovvero ad altri articoli della presente
tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
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Sezione X:
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Consulenza contrattuale |
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Articolo
45:
|
Consulenza contrattuale |
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- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di
contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private,
di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa
all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di
partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed
esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell’attività
prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica,
secondo i seguenti scaglioni:
-
- fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dall’1,25% al 3%;
- per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4% all’1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%.
- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli
altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile,
gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i
seguenti scaglioni:
-
- fino a € 25.822,84 dall’1% al 6%;
- per il di più fino a € 129.114,22 dallo 0,75% al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,15% all’1%.
- Il valore della pratica è, in generale, costituito dall’ammontare dei
corrispettivi pattuiti.
- Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra
annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi
previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
- Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo
perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
- Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con
riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
- Onorario minimo € 154,94.
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Sezione XI:
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Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
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Articolo
46:
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Disposizioni generali |
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- È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e
nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla
base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non
richiedano particolare elaborazione.
- È definito rappresentanza tributaria l’intervento personale quale mandatario
del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in
qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
- È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia
tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della
legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e
dell’amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza
tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni
in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
- Per l’assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via
cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell’art. 47.
- Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari
graduali, come precisati nell’art. 48.
- Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari
graduali di cui all’art. 26, competono onorari specifici,
come precisati nell’art. 49.
- Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria
sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro
onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
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Articolo
47:
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Assistenza tributaria |
| |
- Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte
integrante del presente regolamento.
- Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono
determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3
che fa parte integrante del presente regolamento.
- Il valore della pratica è determinato:
- per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all’importo
complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla
determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
- per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all’importo
complessivo delle ritenute operate;
- per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori
imponibili, non imponibili ed esenti;
- per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base
al valore dichiarato dei beni;
- per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base
all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse,
multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o
in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a
questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti
per gli atti sopra elencati.
- Per la concreta determinazione degli onorari graduali all’interno del minimo
o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all’interno degli
scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi,
appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di
diritto o di merito della questione trattata.
|
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Articolo
48:
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Rappresentanza tributaria |
| |
- Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del
valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del
presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di
ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono
determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
- Il valore della pratica è determinato in base all’importo delle imposte,
tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che
sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore
della pratica è determinato in relazione all’importo delle imposte che
potrebbero essere accertate.
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Articolo
49:
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Consulenza tributaria |
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- Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari
indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e
rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l’1% ed il 5% del
valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) del comma 3
dell’articolo 47 avendo riguardo sia all’importanza e
complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi
connessi ed ai criteri di cui all’articolo 3.
- Nella determinazione dell’onorario, particolare considerazione deve essere
posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano
con esito favorevole per il cliente.
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Sezione XII:
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Sistemazione di interessi |
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Articolo
50:
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Sistemazioni tra eredi |
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- Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie,
all’accertamento dell’asse ereditario, ai progetti di divisione e di
assegnazione di beni, alla lottizzazione dell’asse ereditario, all’assegnazione
di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza
affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali,
spettano onorari determinati, a seconda dell’attività prestata, tenuto conto
anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura
compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.
Onorario minimo € 1.032,91.
- Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione
della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
- Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della
presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti
articoli singolarmente previste.
- Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un
usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in
relazione all’ammontare della quota di spettanza del cliente.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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Articolo
51:
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Sistemazioni patrimoniali |
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- Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed
assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e
piani di liquidazione, sono commisurati all’ammontare complessivo delle attività
accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell’art. 50, ovvero delle passività se superiori.
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Articolo
52:
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Sistemazioni tra familiari |
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- Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra
l’applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa,
gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 51.
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Sezione XIII:
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Consulenze ed assistenze varie |
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Articolo
53:
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Consulenza economico - finanziaria |
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- Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il
2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo
impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria
delle aziende, quali per esempio:
- studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di
finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing,
factoring, etc.;
- studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
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Articolo
54:
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Consulenze aziendali particolari |
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- Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del
profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta
osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli
impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di
convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del
tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure
organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi
sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed
il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione
economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della
convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l’assistenza
ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza
particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50%
ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell’articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza
dell’azienda, nonché ai criteri indicati all’art. 3 della
presente tariffa.
- Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente
occorse per l’espletamento della pratica.
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Articolo
55:
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Consulenza aziendale continuativa e generica |
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- Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore
commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente,
avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.
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TITOLO
V:
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NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo
56:
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Disposizioni transitorie |
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- Per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della presente
tariffa i compensi sono determinati:
- per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente
tariffa;
- per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese di viaggio
e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in
cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI,
Ministro di grazia e giustizia GNUTTI, Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato DINI, Ministro del tesoro
Visto, Il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 1994 Atti di Governo,
registro n. 94, foglio n. 10
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