Articoli e news

14/05/2012 14:34

Riforma delle casse di previdenza professionali 2012

Il Sole 24 Ore ha dedicato numerosi articoli alla riforma delle Casse previdenziali dei professionisti. Il Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha dichiarato, intervenendo telefonicamente alla seconda edizione della Giornata nazionale della previdenza cominciata il 10 maggio a Milano, che potrebbero esserci in arrivo novità sulla riforma. Il percorso di adeguamento del decreto 703/96 è praticamente concluso ed entro fine mese la bozza del testo verrà pubblicata in consultazione. La nuova impostazione si applicherà alle Casse di previdenza professionali, per il quale il Dl 98/2011........

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07/05/2012 09:38

Apprendistato revisori contabili 2012

Nell’ambito dell’inchiesta sui contratti di apprendistato, Il Sole 24 Ore ha dedicato un articolo al Protocollo d’intesa per l’apprendistato professionalizzante relativo ai revisori contabili, in vigore dallo scorso 26 aprile su tutto il territorio nazionale. Con il nuovo quadro di riferimento per l’apprendistato (dl 167/2011).....

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02/05/2012 11:05

Registro dei revisori 2012

I principali quotidiani economici si sono occupati nel corso della settimana della gestione del registro dei revisori, che non sarà più affidato alla società unipersonale controllata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti.

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02/05/2012 11:03

Il nuovo assetto dei controlli nelle spa e nelle srl alla luce del decreto semplificazione

I principali quotidiani economici hanno dedicato mercoledì 25 aprile alcuni articoli alla nota interpretativa emanata il giorno precedente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Il nuovo assetto dei controlli nelle spa e nelle srl alla luce del decreto semplificazione”.....

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02/05/2012 11:01

Modifiche del contratto di apprendistato 2012

l Sole 24 Ore dedica alcuni articoli alle modifiche del contratto di apprendistato dei vari settori, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico varato l’anno scorso (D.Lgs 167/2011). Dal 26 aprile sono gli accordi collettivi per ciascun settore a disciplinare la formazione degli apprendisti assunti con il contratto professionalizzante (il 75% in totale secondo Isfol).

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10/04/2012 10:59

relazione remunerazione del management quotate 2012

L’assemblea delle società quotate è ufficialmente coinvolta in prima linea nell’elaborazione delle linee guida, relative alla remunerazione del management di vertice, di cui la società deve dotarsi per garantire trasparenza...2012

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Revenue from contracts with customers 2012

21/02/2012 17:20 by Armellino Ermanno

Il nuovo standard in pillole
Sono 5 gli step da seguire per rilevare dei ricavi:
  • identificare il contratto con il cliente
  • identificare le obbligazioni verso il cliente (separate performance obligations) previste dal contratto
  • determinare il prezzo della transazione
  • allocare il prezzo della transazione fra le diverse obbligazioni verso il cliente
  • rilevare il ricavo quando (oppure a mano a mano) la singola obbligazione è adempiuta.
Identificare il contratto con il cliente
Il contratto è un accordo fra due o più parti da cui discendono diritti e obbligazioni, legalmente tutelati. Ogni contrato è oggetto di distinta contabilizzazione, a meno che non ricorrano i requisiti che impongono il “combining” degli stessi.

Identificare le performance obligations verso il cliente
Una performance obligation è la promessa di trasferire beni o di prestare servizi al cliente. Merci e servizi danno luogo a differenti obbligazioni solo se sono separabili. Circostanza che si verifica quando (ma non sempre) il bene o il servizio sono venduti/prestati separatamente dal cedente, oppure nelle circostanze in cui il cliente può beneficiare del bene o servizio in quanto tale o comunque insieme ad altre risorse a sua disposizione. Il “pacchetto” di beni o servizi dà luogo, in ogni modo, a una singola performance obligation quando, nello stesso tempo, è significativamente “personalizzato” sulle esigenze del cliente e i beni o servizi che lo compongono sono altamente interrelati.

Determinare il prezzo della transazione
Il prezzo della transazione è l’ammontare che il venditore si aspetta di avere diritto a ricevere, al trasferimento della merce o alla prestazione del servizio. Nella determinazione del prezzo della transazione, occorre tener conto di una serie di fattori, fra i quali, eventuali corrispettivi variabili e tempistica della riscossione (time value of money).

Allocare il prezzo della transazione fra le diverse performance obligations individuate
L’allocazione avviene, solitamente, sulla base dello stand alone selling price, vale a dire, ripartendo il corrispettivo utilizzando come base il prezzo praticato dall’azienda per cedere quel bene o per prestare quel servizio, singolarmente considerati. Nei casi in cui lo stand alone selling price non sia osservabile, occorre stimarlo.

Rilevare il ricavo
I ricavi vanno rilevati quando la performance obligation è adempiuta; quando, cioè, il bene o il servizio promesso al cliente sono stati trasferiti. Trasferimento che si ha per concluso quando il cliente ottiene il controllo del bene o del servizio. Lo standard dà dei criteri per individuare quando il controllo al cliente è passato in un momento specifico, oppure in progress.

Il nocciolo è del 2010
In effetti, impostazione e “core” dell’exposure draft sono le stesse del documento del 2010. Tuttavia, le discussioni che sono seguite – oltre alle circa mille comment letters ricevute dallo Iasb – hanno spinto verso un avvicinamento alle posizioni delle aziende.

Sul “quando” la performance è adempiuta – la filosofia di fondo del possibile nuovo standard è questa: non distinguere i beni dai servizi, ma stabilire, a prescindere dall’oggetto della performance, il momento (o i momenti) in cui l’obbligazione è estinta – è stato inserito il riferimento ai rischi e ai benefici, fra gli indicatori del trasferimento al cliente.

Per quanto riguarda, poi, l’identificazione delle singole performance obligations, è stato eliminato dalla griglia di controllo il riferimento ad altre aziende che vendono il bene o prestano il servizio separatamente. Così come è scomparso – allo stesso scopo – il criterio “margine di profitto distinto” del bene o del servizio.

Il cambiamento, però, forse più rilevante è legato alla determinazione del prezzo della transazione. La versione del 2010 imponeva di considerare a tal fine anche il rischio di credito legato al cliente. Nella bozza rivisitata il rischio di credito va rilevato a parte (le regole sono quelle dell’impairment del credito), generando perdite che, però, vanno evidenziate in bilancio separatamente, ma accanto ai relativi ricavi.

I prossimi mesi ci diranno se con le modifiche ci si fermerà qui. E, soprattutto, se il principio contabile vedrà la luce secondo questa impostazione. Per il momento, annotiamo che lo Iasb (si ricorda, insieme al Fasb) ha dato appuntamento alla metà del 2012 per il documento finale e definitivo. 

Fonte:fiscoeoggi

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