Utilizzo credito iva 2012

L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2014-2015

Come noto, la compensazione c.d. “orizzontaledel credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di  presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

La compensazione c.d. “verticale”, ossia la compensazione del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione.

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto e versamento poiché “configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione “orizzontale” in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale.

Nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E, la stessa Agenzia ha aggiunto che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”.

Nel caso, ad esempio, del saldo IVA a debito 2011 (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA primo trimestre 2012 (codice tributo 6036), il credito è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere”. Considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione” le stesse “devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24”. Tali compensazioni “rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro”.

Per opposti motivi, non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del credito 2011 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2011) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2012 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2012). Tale forma di “detrazione” trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2013. Va evidenziato che per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000

annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

CASO A – UTILIZZO PARI O INFERIORE A € 10.000

In presenza di un credito IVA 2011 di importo pari o inferiore a € 10.000 non è prevista alcuna

limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la

compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

CASO B – UTILIZZO SUPERIORE A € 10.000

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2011 utilizzato in compensazione

e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2011 pari a € 50.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 10.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2012. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000,

la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO PER I MODD. F24

Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 10.000 è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad € 10.000 annui il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare “in via anticipata” la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche nel caso in cui l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 10.000.

La compensazione del credito IVA 2011 per importi superiori a € 10.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2012.

I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 10.000 annui.

Prevedendo utilizzi superiori a € 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo di controllo attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, per il quale l’utilizzo del credito in compensazione è ammesso fino a € 15.000, può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva “nei termini” / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

ESONERO PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Va evidenziato che i contribuenti che presentano il mod. IVA 2012 in forma autonoma entro febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2011.

L’UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2010

Il residuo credito IVA 2010 risultante dal mod. IVA 2011 può essere utilizzato nel 2012 senza alcun “limite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2012. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2011. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2010 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2010 “certificato”.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2010 pari a € 80.000 “certificato” nel mod. IVA 2011, utilizzato nel 2011 per € 65.000, nel 2012 il contribuente potrà utilizzare “senza limiti” il residuo importo di € 15.000 fino alla presentazione del mod. IVA 2012.

Analogamente per i crediti trimestrali relativi al 2011 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno.

IL REGIME SANZIONATORIO

In merito al regime sanzionatorio nella citata Circolare n. 1/E l’Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30%, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:

⇒ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 10.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale;

⇒ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio 1

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2011 € 11.000

⇒ di cui destinato alla compensazione “orizzontale” € 7.000

In tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione “orizzontale” del credito IVA 2011. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2012.

Esempio 2

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2011 € 13.000

⇒ di cui destinato alla compensazione “orizzontale” € 12.000

Nella situazione sopra prospettata il contribuente è libero di compensare il credito IVA

2011 fino a € 10.000. Per la compensazione “orizzontale” dell’ulteriore credito a

disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2012.

L’utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato:

• dall’1.1.2012 per importi fino a € 10.000;

• se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il 29.2.2012, l’utilizzo di € 2.000 (eccedenza del limite di € 10.000) è possibile dal 16.3.2012;

• se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall’1.3 al 31.3.2012, l’utilizzo di € 2.000 (eccedenza del limite di € 10.000) è possibile dal 16.4.2012;

• e così via.

Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24:

• SI per gli utilizzi eccedenti € 10.000;

• “suggerito” anche per gli utilizzi fino a € 10.000.

Esempio 3

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2011 € 30.000

⇒ di cui destinato alla compensazione “orizzontale” € 21.000

Oltre alle considerazioni di cui all’esempio n. 3 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito IVA 2011 per importi superiori a € 15.000.

L’utilizzo del credito IVA 2011 è così individuato:

• dall’1.1.2012 per importi fino a € 10.000;

• se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata entro il 29.2.2012, l’utilizzo di € 11.000 (eccedenza del limite di € 10.000) è possibile dal 16.3.2012;

• se la dichiarazione IVA relativa al 2011 è presentata dall’1.3 al 31.3.2012, l’utilizzo di € 11.000 (eccedenza del limite di € 10.000) è possibile dal 16.4.2012;

• e così via.

Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline per i modd. F24:

• SI per gli utilizzi eccedenti € 10.000;

• “suggerito” anche per gli utilizzi fino a € 10.000.

Esempio 4

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2011 € 40.000

⇒ di cui destinato alla compensazione “verticale” (IVA da IVA) € 40.000

Nel caso prospettato avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2011 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA 2011.

Esempio 5

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2010 € 70.000

⇒ di cui utilizzato in compensazione “orizzontale” nel 2011 € 38.000

Nel caso prospettato il credito IVA 2010 è stato “certificato” nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2012 fino a quando non viene fatto confluire nel mod. IVA 2012,

ossia fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA 2011 (l’ammontare del credito IVA 2010 utilizzabile “senza limiti” nel 2012 è pari a € 32.000). A questo punto le limitazioni

all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2012.

Esempio 6

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2010 € 20.000

⇒ di cui utilizzato in compensazione “orizzontale” nel 2011 € 11.000

Nel caso prospettato il credito IVA 2010 non è stato “certificato” nel mod. IVA 2011 e pertanto è possibile utilizzarlo “liberamente” nel 2012 fino a quando non viene raggiunto il limite di € 15.000 e fino a quando non viene fatto uonfluire nel mod. IVA 2012, ossia finché non viene “rigenerato” quale credito IVA 2011 (l’ammontare del credito IVA 2010

utilizzabile “senza limiti” nel 2012 è pari a € 4.000). A questo punto le limitazioni

all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2012.

IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012

Come sopra accennato la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000 annui necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di cui all’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Con riferimento agli Enti locali l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E

ha riconosciuto che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’articolo 234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997”.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia:

• dottore commercialista / esperto contabile;

• consulente del lavoro;

• perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;

abilitato alla

trasmissione telematica

• responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Per poter apporre il visto di conformità devono essere soddisfatte le condizioni di seguito esaminate.

1. Tenuta contabilità e predisposizione dichiarazione

Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto

che appone il visto.

Come disposto dall’art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare

23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende

predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte:

• direttamente dal contribuente;

• da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta

del capitale sociale;

a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del

professionista abilitato.

Si rammenta che nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.

In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Con riguardo alle società di servizi, l’Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa che:

1. in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la orma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più  professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”;

2. il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto”. In mancanza di tale requisito temporale si configura un’ipotesi di tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato.

2. Possesso polizza assicurativa

Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. A tal fine:

1. la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna

limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;

2. il massimale della polizza, come previsto dall’art. 6, DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a € 1.032.913,80;

3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;

4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Un professionista che svolge l’attività in uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa preveda un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale con l’indicazione dei professionisti abilitati e rispetti le sopra citate condizioni.

3. Comunicazione preventiva alla DRE

Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010:

tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione”.

L’iscrizione nell’elenco, come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE.