Indice
La normativa antiriciclaggio in Italia aggiornamento 2011 – 2012 – 2013
Quadro normativo
La normativa antiriciclaggio in Italia
Codice Penale
Art. 648 – Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.
Art. 648 bis – Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Evoluzione normativa dell’articolo 648 bis
L’art. 648 bis del codice penale è stato introdotto dall’art. 3 del decreto legge n. 591 del 21 marzo 1978 ed è stato successivamente modificato dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 che ha introdotto l’ipotesi delittuosa dell’art. 648 ter c.p e dalla legge 9 agosto 1993, n. 328. Il testo originario della disposizione del 1978 individuava come “reati presupposti” del riciclaggio esclusivamente “rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”; la modifica del 1990 estendeva i reati presupposti ai “delitti di rapina aggravata, di estorsione, aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope”; infine la legge 9 agosto 1993, n. 328 , che ratificava la “Convenzione sul riciclaggio”, ha ampliato il numero dei “reati presupposti” a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi.
Le tre direttive europee antiriciclaggio
- La prima direttiva, n. 91/308/CE, recepita in Italia con la legge n. 197 del 1991, ha introdotto l’obbligo delle “registrazioni” antiriciclaggio.
- La seconda direttiva, n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la legge n. 56 del 2004, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai “professionisti”.
- La terza direttiva , n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 2007 ha introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche, sulla “collaborazione attiva” di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio.
Altre direttive europee correlate
La direttiva 2006/70/CE dell’agosto 2006 riporta, in relazione alla terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, una serie di misure di esecuzione per quanto riguarda la definizione di “persone politicamente esposte” e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di attività esercitate in modo occasionale o su scala molto limitata.
Antiriciclaggio e responsabilità d’impresa
Il d.lgs. 231/2007 ha modificato il d.lgs. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”), normativa che ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte di loro impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni. Il 231/2007 ha aggiunto ai reati previsti dalla 231/01 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies). Ciò significa che ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, piccole imprese, associazioni, ecc.) deve adottare idonee misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.
Antiriciclaggio e protezione dei dati personali
Il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio deve avvenire tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice sulla privacy” che richiede il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate e l’adozione di misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali sia con sistemi informatici sia con modalità manuali. Il 10 settembre 2010, inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha promulgato uno specifico Provvedimento dal titolo “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio” nel quale sono indicate disposizioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati relativi all’antiriciclaggio.
Gli adempimenti
La prevenzione ed il contrasto del riciclaggio presso gli intermediari finanziari, gli altri enti obbligati e i professionisti, si realizzano per mezzo di controlli, organizzativi, tecnologici e “formativi” che permettano la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Gli adempimenti derivano dall’ampia “normativa” antiriciclaggio nella quale rientrano, oltre a leggi e decreti legislativi, le Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP , i pareri e le indicazioni del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) i pareri e le indicazioni del Comitato antiriciclaggio.
Il d.lsg. 231/07
Il decreto legislativo 231/07 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi:
- collaborazione passiva finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva volta all’individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per conto di altri soggetti. Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. Un altro importante adempimento è la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI); attraverso l’AUI è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo standard tecnici omogenei per tutti gli operatori.
Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione, all’UIF, delle operazioni sospette di riciclaggio. L’operazione sospetta è un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l’operatore in banca a “sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare” che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione. La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell’analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA). Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia. Anche la presenza di “motivi ragionevoli per sospettare” fa scattare l’obbligo di segnalazione all’UIF.
Disposizioni attuative di Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio del 10 marzo 2011
Con queste disposizioni antiriciclaggio, in vigore dal 1° settembre 2011, per le banche è necessario:
- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l’istituzione di un’apposita funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi in discorso;
- un’architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un’attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e alla continuativa analisi dell’operatività della clientela.
Disposizioni attuative di CONSOB in materia di antiriciclaggio del 4 luglio 2011
Il 4 luglio 2011 la CONSOB ha pubblicato il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione” , delibera n. 17836 del 30 giugno 2011. Le disposizioni, rivolte alle società di revisione, richiedono l’introduzione di presidi specifici (risorse, procedure, funzioni organizzative) per il controllo del rischio di riciclaggio (e del finanziamento del terrorismo). In particolare è necessario:
- la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa della società di revisione, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l’istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni con riguardo alla prevenzione dei rischi in esame;
- la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della relativa documentazione unitamente a quella comprovante gli incarichi professionali ricevuti;
- la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione della società di revisione, con la tipologia dei servizi offerti e l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale e dei collaboratori degli obblighi normativi e delle procedure interne in esame.
Disposizioni attuative di ISVAP in materia di antiriciclaggio (bozza in consultazione) del 15 febbraio 2011
Il 15 febbraio 2011 l’ISVAP ha reso pubblico il documento in consultazione n. 42/2011 “Schema di regolamento concernente disposizioni attuative circa l’organizzazione, Le procedure ed i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di Assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” .
Formazione e informazione
Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto. Tutto il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.
Obblighi di formazione del d. lgs. 231/07
L’articolo 54 del d. lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”.
Obblighi di formazione delle disposizioni di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
Banca d’Italia richiede che sia riservata particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione sull’antiriciclaggio dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela. Inoltre specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede inoltre un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali. L’attività di qualificazione del personale deve, infine, rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell’ambito di programmi organici.
Le istituzioni
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria
La regia complessiva delle politiche in materia di prevenzione del riciclaggio è attribuita al Ministro dell’Economia che si avvale, a tal fine, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP, dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia (DIA), dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia (DNA).
Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) è la struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d’Italia. L’organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con regolamento della Banca d’Italia. Per facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti condizioni di collaborazione attiva, il d.lgs. 231/2007 assegna all’UIF il compito di:
- elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l’individuazione delle operazioni sospette;
- predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;
- definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette.
La Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza effettua le investigazioni antiriciclaggio mediante:
- indagini di polizia giudiziaria;
- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita;
- controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta.
La GdF effettua inoltre proprie “ispezioni antiriciclaggio”, con esercizio dei poteri di polizia valutaria, anche presso banche ed operatori finanziari. Nel 2010, su circa 37.000 segnalazioni per operazioni sospette, oltre 4.700 si sono tradotte in procedimenti penali aperti presso le Procure della Repubblica competenti ovvero in procedimenti penali per casi di riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale, truffa o infrazioni alla normativa antiriciclaggio e valutaria.
Autorità di vigilanza
Le autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Isvap ciascuna per quanto di loro competenza) sovrintendono al rispetto delle norme da parte dei propri vigilati ed emanano disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica del cliente, di registrazione, e di assetti organizzativi e di controllo idonei a prevenire il coinvolgimento dei soggetti vigilati in operazioni di riciclaggio. L’azione di supervisione è generalmente guidata da due principi cardine: la proporzionalità e l’approccio basato sul rischio e si avvale di verifiche ispettive anche mirate; le irregolarità sull’antiriciclaggio rilevate possono comportare sanzioni amministrative ed anche denuncia all’autorità giudiziaria o investigativa. Nei casi più gravi, quando le violazioni intaccano le condizioni minimali per la corretta prosecuzione dell’attività, vengono adottati provvedimenti inibitori, come il divieto di nuove operazioni o la chiusura di dipendenze.
Bibliografia
Normativa
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, (GU n. 69 del 23-3-1990 ), entrata in vigore della legge: 7-4-1990. Testo su normattiva
- Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, (nota anche come: “legge antiriciclaggio 197 1991”) in GU n. 106 del 8-5-1991, entrata in vigore del decreto: 9/5/1991; le modifiche apportate in sede di conversione (artt. 1-13) entrano in vigore il 7/7/1991. Testo su normattiva
- Legge 9 agosto 1993, n. 328, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990”,(GU n. 202 del 28-8-1993 – Suppl. Ordinario n.80), entrata in vigore della legge: 29-8-1993. Testo su normattiva
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, in GU n. 140 del 19-6-2001, entrata in vigore del decreto: 4-7-2001. Testo su normattiva
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (GU n.174 del 29-7-2003 – Suppl. Ordinario n. 123) . Testo su normattiva
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, in GU n. 290 del 14-12-2007, Suppl. Ordinario n. 268, entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007. Testo su normattiva
- Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”, entrata in vigore del decreto: 4 novembre 2001. Testo su normattiva
- Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personale, 10 settembre 2009, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2009), “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio”. Testo sul sito del Garante privacy
Provvedimenti delle autorità di vigilanza
- CONSOB, “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione”, 4 luglio 2011, entrata in vigore: 1/9/2011, testo disponibile in formato pdf sul sito di CONSOB
- Banca d’Italia, “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, 10 marzo 2011, 11A04727, in GU n. 81 del 8-4-2011, entrata in vigore: 1/9/2011, testo disponibile in formato pdf sul sito di Banca d’Italia e in altri formati (epub, doc, odt, xhtml) sul sito www.compliancenet.it
- ISVAP, “Schema di regolamento concernente disposizioni attuative circa l’organizzazione, Le procedure ed i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di Assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, 15 febbraio 2011, documento in consultazione n. 42/2011, testo sul sito ISVAP in pdf
Istruzioni UIF
- UIF: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette (4 maggio 2011), testo disponibile in “Segnalazioni SoS”
Indicatori di anomalia
- Ministero dell’Interno, decreto 17 febbraio 2011, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”, testo . (html), allegato 1 (pdf . ) e allegato 2 (pdf . ), in GU Serie Generale n. 48 del 28 febbraio 2011.
- Ministero della Giustizia, decreto del 16 aprile 2010, “Indici di anomalia per i professionisti”, testo pdf( ) e relativi allegati (pdf )
- Banca d’Italia, 24 agosto 2010, “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari”, file pdf in “Provvedimento indicatori di Anomalia”
UIF: schemi rappresentativi di comportamenti anomali
- 17 gennaio 2011, Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing (pdf)
- 8 luglio 2010, Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici (pdf)
- 15 Febbraio 2010, Operatività connessa con il rischio di frode sull’ IVA intracomunitaria (pdf)
- 5 febbraio 2010, Frodi informatiche (pdf
- 13 ottobre 2009, Conti dedicati (pdf)
- 24 settembre 2009, Imprese in crisi e usura (pdf)
Letture utili
- Mario Draghi, governatore Banca d’Italia, “Le mafie a Milano e nel
Nord: aspetti sociali ed economici“,11 marzo 2011 in
“Intervento del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi” - Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,
- “La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario“, 10 maggio
2011 in
“Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia A. M. Tarantola” - “Il contributo della Banca d’Italia nella lotta al riciclaggio“, 29
gennaio 2010, in
“Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia – Tarantola”
- “La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario“, 10 maggio
- Giovanni Castaldi, direttore UIF, “Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative.
- “Il notariato incontra gli attori del sistema“, 10 giugno 2011 in
“L’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette: obblighi giuridici e criticità” - “Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale“, 18
marzo 2011, in
“La Lotta al Denaro Sporco – Rimini 2011”
- “Il notariato incontra gli attori del sistema“, 10 giugno 2011 in
- Gen. D. Giorgio Toschi, Comandante della Scuola di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza, “L’attività di contrasto al riciclaggio della
Guardia di Finanza“, presentazione in occasione del corso presso la
Scuola di Polizia Tributaria Lido di Ostia, 28 gennaio 2011, in
“Attuazione della Direttiva UE” - Banca d’Italia, “Quaderni di ricerca giuridica n. 60 – Lineamenti
della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” in
“Quaderni Giuridici n.60” - Gruppo Egmont, video sull’antiriciclaggio ed il finanziamento del
terrorismo, in “Normativa Antiriciclaggio – Video Integrale” - Ranieri Razzante, presidente AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
- “Compliance Antiriciclaggio: le novità del 2016” in
“Senato: le principali novità del D.Lgs. n.231 antiriciclaggio (16 marzo 2017)” - “Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia“,
Rivista della Guardia di Finanza in
“Ranieri Razzante – Operazioni Sospette” - “L’archiviazione informatica dei dati – Il paper trail nella lotta
al riciclaggio“, pubblicato in GNOSIS n. 2/2010
“Paper Trail” - “Prevenzione versus repressione? Denaro sporco il grande business”
in GNOSIS n. 2/2008
“Prevenzione Vs Repressione”
versione in inglese: “Dirty money: the great business”
- “Compliance Antiriciclaggio: le novità del 2016” in
- AziendaBanca: speciale antiriciclaggio (dicembre 2008) in
“Speciale Antiriciclaggio – 2008” - Giuseppe Borrelli, “Le tecniche di riciclaggio e di reimpiego dei
profitti illeciti. Profili sostanziali e processuali, con particolare
riguardo alle indagini finanziarie (modalità di accesso, rilevazione ed
acquisizione della documentazione)“ - Patrizia Andreozzi, “Il terrorismo e gli aspetti economici
finanziari: il riciclaggio dei capitali illeciti tramite internet e
tutela giuridica nel diritto comunitario e internazionale delle
Infrastrutture Critiche” – “Scarica pdf”
Tesi di laurea in antiriciclaggio
- “Sas e Pentaho: un caso di studio nel mondo del riciclaggio del denaro“, Università di Pisa, Corso di Laurea Magistrale in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics), tesi di Francesco Fontana, 11 febbraio 2011 in “Antiriciclaggio e Business Intelligence”
- “Riciclaggio e antiriciclaggio, tra nuove forme economiche e modalità di controllo“, Università degli studi “la Sapienza”, facoltà di sociologia, cattedra di sociologia economica, tesi in sociologia con indirizzo organizzativo economico e del lavoro di Alessandra Paolella, 7 marzo 2011 in “Riciclaggio e Antiriciclaggio”
Nuovo limite ai pagamenti in contanti
Dal 13 agosto scorso per effetto della Manovra – Bis, il limite per effettuare i pagamenti in contanti è sceso da 5.000,00 euro a 2.500,00 euro. Stessa riduzione per assegni e libretti di deposito.
LA NORMA
Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto d’agosto, introduce importanti modifiche nell’ambito della normativasull’antiriciclaggio, in particolare sul divieto di effettuare pagamenti in contanti, oltre un determinato limite.Prima di tale modifica, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni,certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quandol’importo del trasferimento era complessivamente pari o superiore ai 5mila euro. Quindi ciò vuol dire che non si poteva effettuare un pagamento ad un negozio in contanti per una somma pari o superiore a 5.000 euro.
Nessun limite invece se il trasferimento avveniva per il tramite di banche o Poste, quali intermediari abilitati in base alla normativa. In pratica, era possibile per qualsiasi cittadino (anche straniero) utilizzare contante per pagare i propri acquisti o saldare in genere le proprie obbligazioni, liberamente, fino a 4.999,99 euro.
LA NOVITÀ
Dal 13 agosto scorso, invece, il limite passa a 2.500,00 euro, facendo attenzione, quindi, sia al limite dei pagamenti incontanti consentiti che diventa pari a euro 2.499,99, sia al limite dei pagamenti che devono essere obbligatoriamente tracciati, ossia da 2.500,00 euro compresi in su. In sostanza non è possibile effettuare trasferimenti di denarocontante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro
.Il trasferimento è vietato anche quando è eseguito con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamentefrazionati. In altri termini, se i pagamenti fanno parte di una stessa operazione, ma vengono frazionati al fine di eluderela norma, l’importo delle rate non può essere superiore alla soglia di 2.500,00 euro.
Ricordiamo che i trasferimenti ultrasoglia sono assoggettati alle nuove sanzioni introdotte dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78,convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede da un lato delle sanzioni amministrativepercentuali fra un minimo dell’1% ad un massimo del 40% ma, soprattutto, un importo minimo pari a 3 mila euro.
Ne consegue che, sulla base delle nuove disposizioni, il pagamento di una fattura per 2.500 euro in contanti in unicasoluzione potrebbe comportare una sanzione più elevata dell’illecito pagamento realizzato. Va tuttavia ricordato, inmerito, che tali irregolarità potranno essere sanate attraverso oblazione (art. 16 legge 689/81 richiamata dall’art. 60 deld.lgs. 231/07) e che in questi casi non si applicherà la sanzione minima (in tal senso la nota del 5 agosto 2010 il Mef).
Ne deriva che in tale situazione la violazione relativa al pagamento di 2.500 euro in contanti potrebbe essere sanata conun esborso pari a 50 euro, ossia del 2%, pari al doppio del minimo.
NOVITÀ SU ASSEGNI E LIBRETTI DI DEPOSITO
Le nuove disposizioni riguardano anche gli assegni bancari e postali nonché quelli circolari.Con le nuove norme tutti gli assegni da 2.500,00 euro in su dovranno essere emessi con il nome e la ragione socialedel beneficiario e la clausola di intrasferibilità. L’immediato abbassamento della soglia, quindi, potrebbe rendereapplicabile sanzioni in relazione a quella prassi illecita della emissione di assegni bancari o postali ad incasso ritardato,c.d. assegni post datati. Tali procedure, infatti, se da un lato non configurano più illeciti penali (depenalizzazionerealizzata con il d.lgs. 507/99), realizzano sempre un’irregolarità amministrativa per evasione dell’imposta di bollo (dpr642/72).In merito ai libretti di deposito occorre segnalare alcune particolarità. Il loro saldo non potrà ora superare i 2.499,99 euro, laddove si voglia mantenere la forma “al portatore”. Se, come logico, un soggetto intende detenere somme pari osuperiori ai 2.500,00 euro, dovrà dare al libretto un nome, rendendo impossibile, quindi, a chiunque, di movimentarlo alsuo posto. I titolari di depositi dovranno però ricordarsi, e le banche e le poste dovranno darne comunicazione, che entroil prossimo 30 settembre dovranno estinguere i libretti con saldi superiori alla nuova soglia, oppure ridurne l’importo aldi sotto, se vorranno mantenerli al portatore.La sanzione per i libretti circolanti sopra soglia resta fissata dal 20 al 40% del saldo al momento della rilevazione.Quella per il trasferimento ad altri senza la notifica a banca o posta è compresa tra il 10 ed il 20 per cento.
EFFETTI IN CONTABILITÀ
Dal 13 agosto 2011, è necessario prestare attenzione all’utilizzo del conto “cassa” in contabilità.Infatti, dalla citata data non è possibile eseguire pagamenti in contanti di fornitori pari o superiori a 2.500,00 euro.Questo vale non solo per le imprese, ma anche per gli esercenti arti e professioni.
obbligo di segnalazione solo con «elementi concreti»
Il MEF ha chiarito che le operazioni di importo superiore alla nuova soglia dei 2.500 euro non violano automaticamente l’art. 49 del DLgs.
Con la circolare diramata lo scorso 4 novembre, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene nuovamente in via interpretativa sulla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. Oggetto del chiarimento, questa volta, è la recente modifica introdotta dal DL n. 138/2011 (convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011), attraverso il quale è stata ridotta la soglia-limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007.
Per effetto di tale riduzione, finalizzata all’adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l’importo di 2.500 euro (in luogo dei precedenti 5.000) è divenuto il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l’ausilio di intermediari finanziari. Sul punto, la circolare MEF precisa, in primo luogo, che l’intento del DL 138/2011 è stato esclusivamente quello di ridurre la soglia-limite ai fini delle transazioni in contanti e non di modificare l’assetto normativo vigente, che permane immutato.
Tale premessa pare strumentale al successivo chiarimento recato dalla circolare: le operazioni di prelievo e/o di versamento di contanti richieste da un cliente non configurano automaticamente una violazione dell’art. 49 e, di conseguenza, non fanno insorgere necessariamente l’obbligo di comunicazione di cui al successivo art. 51 del DLgs. 231/2007. La comunicazione, si legge nella circolare, è dovuta esclusivamente qualora, sulla scorta di “elementi concreti”, si ritenga violata la disposizione di cui all’art. 49. In tal caso, detti “elementi concreti” vanno correttamente indicati nella comunicazione stessa, al fine di consentire al MEF di valutare se sussistano o meno i presupposti per la conseguente contestazione. Vale la pena di ricordare che la ratio del divieto di cui all’art. 49 è quella di evitare i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, a meno che non si tratti di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane, quando il valore dell’importo trasferito è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano “artificiosamente frazionati”.
L’art. 51 impone a tutti i destinatari del DLgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, di darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981.
Il chiarimento ministeriale parrebbe, dunque, volto ad evitare il proliferare di comunicazioni inerenti ad operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante che, ancorché di importo superiore alla soglia-limite, non siano compiute in violazione dell’art. 49: per tali operazioni, infatti, non scatta alcun obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero.
Tale comunicazione è invece obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la norma sopra citata.
Fornite alcune precisazioni anche sui libretti di deposito al portatore
La circolare contiene alcune precisazioni anche in merito ai libretti di deposito al portatore il cui saldo, ove superiore alla soglia di 2.500 euro, avrebbe dovuto essere ricondotto al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, dovendosi, in alternativa, dar luogo all’estinzione del libretto. In merito, il MEF chiarisce che la segnalazione inerente alla mancata estinzione del libretto o mancata riduzione del saldo entro il predetto termine deve essere effettuata dall’intermediario non oltre trenta giorni dal momento in cui si ha notizia della violazione: tale momento è quello della presentazione del libretto presso la banca (o Poste Italiane).
Dunque, nessun obbligo ulteriore in capo all’intermediario, che non è tenuto ad accertare in altro modo l’esistenza di libretti al portatore irregolari. Ancora, il MEF precisa che è obbligatoria la segnalazione di tutti quei libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro che non siano stati regolarizzati entro il termine del 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011: la modifica all’art. 49, infatti, non equivale a una rimessione in termini per l’adempimento di tale obbligo. Infine, non vanno segnalati al MEF i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, essendo impossibile in tal caso ridurre il saldo al di sotto della soglia-limite, stante l’indisponibilità del libretto per effetto della procedura.