Novità lavoro e previdenza 2012

Indice

NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA

(Ministero del Lavoro, Lettera Circolare del 14.09.2011 – INPS, Circolare n. 126 del29.09.2011 – Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 351 del20.09.2011)

Terminiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando iseguenti interventi: Il Ministero del Lavoro ha comunicato che il termine del 30 settembre 2011 inizialmente previsto per la comunicazione dell’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici nell’anno 2010, è prorogato a data da destinarsi, secondo le indicazioni che saranno fornite in unsecondo momento da parte dello stesso Ministero;

l’INPS ha ricordato che dal primo di ottobre è divenuto definitivamente operativol’obbligo di presentazione esclusivamente per via telematica delle domande dicongedo di maternità che di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcuni chiarimenti inmerito alle tematiche inerenti, all’interno del rapporto di lavoro, lavideosorveglianza, la raccolta e gestione dei curriculum e l’uso di internet.

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, sentenze nn. 14517 del 01-07-2011, 14518 del 01-07-2011,15089 del 08-07-2011, 15774 del 19-07-2011 e 16806 del 29-07-2011)

Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con ladisamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione delrapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportanopressoché integralmente:

in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoroche adduca a fondamento del recesso la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che almomento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato illavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle dapprimasvolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglioprofessionale, purché tali mansioni siano compatibili con l’assettoorganizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore;

in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoroha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte;

le ragioni giustificatoci del contratto a termine debbono essereparticolareggiate in maniera tale da rendere possibile la conoscenza dellaloro portata ed il controllo della loro effettività;

in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pienole ragioni della decisione del giudice devono essere individuate in relazionealla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti,facendo, quindi, corretta applicazione del principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo ilnegozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede, infatti, che in base allacontinua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoroa tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possatrasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisitoformale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto dilavoro a tempo pieno.

Pertanto, risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità diriscontrare o meno una volontà della parti una volta che sia stata dimostratala costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito peril lavoro a tempo pieno; la forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 C.C., per il patto diassunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito diforma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, devesussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollentio sanatorie.