Revisione legale dei conti e fogli di lavoro

Indice

La Revisione legale dei conti, piani (principio di revisione n° 300) e carte/fogli di lavoro. agg 2012

Il DLgs. 39/2010 è entrato in vigore, stante l’assenza di specifica disposizione di decorrenza, il 07 aprile 2010 (ovvero il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.). Tuttavia, la piena operatività di molte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è subordinata all’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi. Ai sensi dell’art. 43 del DLgs. 39/2010, fino alla data di entrata in vigore dei citati regolamenti, continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni che hanno finora regolato la materia.
La direttiva 2006/43/CE, recepita dal Governo italiano tramite il citato DLgs di attuazione, rappresenta l’occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all’esercizio dell’attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge. Il decreto legislativo è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici  di Consob, Banca d’Italia e Isvap.
Del DLgs. 39/2010 commenteremo alcuni articoli ritenuti importanti ai fini dello svolgimento della professione ovvero, gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 (per una più esaustiva lettura degli articoli sopra commentati rimandiamo al testo integrale del DLgs 39/2010).
Tali articoli disciplinano lo svolgimento dell’attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte del MEF. In particolare, per l’elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, nonché dei principi di revisione, il MEF si può avvalere della collaborazione di ordini e associazioni professionali. I principi così elaborati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.
Fino all’adozione dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/43/CE, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.
Di seguito pubblichiamo le carte/fogli di lavoro (movimentazione immobilizzazioni materiali/immateriali, rimanenze di magazzino, crediti, ratei e risconti, fondi rischi e oneri, tfr, movimentazione del patrimonio netto, conto economico ecc…) utili allo svolgimento della Revisione legale dei conti:

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Accettazione dell’incarico di revisione

Prima dell’assunzione di un nuovo incarico il revisore, deve svolgere una valutazione circa l’opportunità per Accettazione dello stesso

Check-list per la valutazione del potenziale cliente per la revisione di conti

INDICE PROGRAMMI DI LAVORO

1)Esempio di Audit Planning in fase di attività preliminare “interim” (come indicato nei principi di revisione, Il documento n. 300 della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione definisce la pianificazione del lavoro come lo strumento che “permette di prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione, di identificare i problemi potenziali e consentire di completare il lavoro tempestivamente“.

1.1) Calcolo della materialità come indicato nell’Audit Planning, con esempio di calcolo

2) Programmi di lavoro per sezione

  • sez. Immobilizzazioni immateriali.
  • sez. Immobilizzazioni materiali.
  • sez. Partecipazioni.
  • sez. Titoli.
  • sez. Rimanenze di magazzino.
  • sez. Lavori in corso di esecuzione.
  • sez. Crediti verso clienti.
  • sez. Crediti diversi.
  • sez. Intercompany.
  • sez. Cassa e banche.
  • sez. Ratei e risconti attivi.
  • sez. Patrimonio netto.
  • sez. Fondi rischi ed oneri.
  • sez. Fondo trattamento di fine rapporto.
  • sez. Debiti a medio/lungo termine.
  • sez. Debiti verso fornitori.
  • sez. Debiti diversi.
  • sez. Debiti tributari.
  • sez. Ratei e risconti passivi.
  • sez. Conto economico.
  • sez. Passività potenziali.
  • sez. Conti d’ordine.

Lettera di attestazione

Esempio di lettera di attestazione (come indicato nei programmi di lavoro) fonte: Assirevi.it

lettera di attestazione ex art 2409-ter

RELAZIONI (FONTE ASSIREVI)

Esempio di relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dei soci (art. 2429, comma secondo, c.c.) 6/4/2011

La relazione di revisione sul bilancio. (Novembre 2010) con allegati 

Stalcio del documento assirevi visibile sul sito “Il presente documento include i modelli di relazione di revisione applicabili ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio e/o consolidato a seguito del recepimento della Direttiva 2006/43/CE sulla Revisione Legale dei conti annuali (Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68, Supplemento ordinario n. 58 del 23 marzo 2010, in vigore dal 7 aprile 2010, di seguito D. Lgs. 39/2010 o “Decreto”).”

  • Allegato A – Modelli delle relazioni di revisione per incarichi di revisione di bilanci con esercizio chiuso dopo l’entrata in vigore del Decreto.
  • Allegato A/1 – EIP Principi contabili IAS/IFRS
  • Allegato A/2 – Società non EIP Principi contabili IAS/IFRS
  • Allegato A/3 – Società non EIP Principi contabili italiani
  • Allegato A/4 – Assicurazioni non quotate bilancio consolidato (aggregato)
  • Allegato A/5 – Assicurazioni quotate e non quotate bilancio consolidato
  • Allegato A/6 – Assicurazioni quotate bilancio d’esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS
  • Allegato A/7 – Assicurazioni quotate e non quotate bilancio d’esercizio redatto secondoi principi contabili italiani
  • Allegato A/8 – Bilancio d’esercizio società cooperative
  • Allegato A/9 – Bilancio d’esercizio società cooperative con incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile conferito ad altro soggetto
  • Allegato A/10 – Revisione volontaria – principi contabili italiani
  • Allegato A/11 – Fondi Comuni di Investimento, rendiconto completo

 

La relazione di revisione sul bilancio in inglese.

La relazione di revisione sul bilancio in francese.

La relazione di revisione sul bilancio IFRS – Il trattamento della modifica delle informazioni comparative. (Maggio 2010)

Sottoscrizione della dichiarazione IVA ai fini della compensazione dei crediti IVA (Febbraio 2010)

La modifica delle carte di lavoro

Occorre documentare chi ha modificato i documenti, le ragioni della modifica e gli effettiNel documentare il lavoro di revisione svolto, il revisore (o la società di revisione) può avere la necessità di modificare le carte di lavoro precedentemente predisposte.
Il principio di revisione CNDCEC n. 230 fornisce, in merito, specifiche indicazioni.
Occorre, in primo luogo, distinguere a seconda del momento in cui emerge la necessità di modificare la documentazione, perché diverse sono le procedure e le regole cui il revisore deve attenersi.In via preliminare, si ricorda che la documentazione della revisione dovrebbe essere preparata in modo tempestivo durante lo svolgimento dell’incarico.
Inoltre, la raccolta della documentazione nella versione definitiva dovrebbe concludersi nel termine di 60 giorni dalla data della Relazione di revisione.Durante la fase di completamento delle carte di lavoro, possono essere effettuate modifiche alla documentazione, purché le stesse abbiano natura formale.Il completamento della raccolta della documentazione nella versione definitiva risponde, infatti, ad esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure di revisione, né l’elaborazione di nuove conclusioni.
In questa fase, è possibile, ad esempio, cancellare o eliminare documentazione superata; classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse; firmare, al loro completamento, le check list relative alla predisposizione finale delle carte di lavoro; documentare gli elementi probativi acquisiti dal revisore, discussi e concordati con i relativi membri del team di revisione prima della data della Relazione di revisione.
Dopo che è stata completata la raccolta della documentazione nella versione definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare la documentazione prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione, cioè 10 anni dalla data della Relazione di revisione.
Se il revisore ravvisa la necessità di modificare la documentazione esistente o di aggiungere nuova documentazione, lo stesso, indipendentemente dalla natura delle modifiche o delle aggiunte, deve documentare:
– quando e da chi sono state effettuate e (se applicabile) da chi sono state riesaminate;
– le specifiche ragioni che hanno reso necessarie le modifiche;
– gli effetti delle modifiche (qualora esistano) sulle conclusioni del revisore.
Analizzato anche il caso in cui si verifichino circostanze eccezionali.
Da ultimo, il principio contabile analizza il caso in cui, dopo la data della Relazione di revisione, si verifichino circostanze eccezionali che rendano necessario, da parte del revisore, effettuare nuove procedure o integrare quelle già effettuate, o che inducano il revisore a modificare le proprie conclusioni.
In questa fattispecie, il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:
– le circostanze emerse;
– le procedure di revisione svolte (nuove o integrative), gli elementi probativi ottenuti e le conclusioni raggiunte;
– quando e da chi sono state effettuate le modifiche alla documentazione della revisione e (se applicabile) da chi sono state riesaminate.In queste circostanze eccezionali, rientra, a titolo esemplificativo, la scoperta di fatti riguardanti le informazioni economico
-finanziarie sottoposte a revisione, esistenti alla data della Relazione di revisione, che avrebbero potuto avere effetti sulla Relazione se il revisore ne fosse stato a conoscenza.