Tariffa Collegio Sindacale

Indice

TARIFFA PROFESSIONALE PER COLLEGIO SINDACALE

ESEMPI DI CALCOLO

fonte:www.ratio.it

Limiti massimi applicabili al collegio sindacale  del 9 febbraio 2011

Fonte:CNDCEC

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

tariffa del commercialista, ragionieri ed esperti contabili.

DECRETO 2 settembre 2010 , n. 169, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 242 del 15 ottobre 2010

ex Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (1)

NORME GENERALI
Articolo 1:
Contenuto della tariffa
Articolo 2:
Classificazione dei compensi
Articolo 3:
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
Articolo 4:
Valore della pratica
Articolo 5:
Onorari massimi
Articolo 6:
Maggiorazioni particolari
Articolo 7:
Onorari minimi – riduzioni particolari
Articolo 8:
Emissione della parcella
Articolo 9:
Parcelle periodiche
Articolo 10:
Termine di pagamento delle parcelle
Articolo 11:
Pluralità di professionisti – collegio di dottori commercialisti
Articolo 12:
Incarichi connessi di più clienti
Articolo 13:
Incarico non giunto a compimento
Articolo 14:
Incarico già iniziato da altri professionisti
Articolo 15:
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
Articolo 16:
Applicazione analogica
TITOLO II:
RIMBORSI DI SPESE
Articolo 17:
Spese generali di studio
Articolo 18:
Spese di viaggio e di soggiorno
TITOLO III:
INDENNITÀ
Articolo 19:
Spese di viaggio e di soggiorno
TITOLO IV:
ONORARI
Capo I:
PRINCIPI GENERALI
Articolo 20:
Spese di viaggio e di soggiorno
Articolo 21:
Cumulabilità degli onorari graduali
Articolo 22:
Onorari preconcordati
Articolo 23:
Maggiorazione degli onorari
Articolo 24:
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
Capo II:
ONORARI GRADUALI
Articolo 25:
Norma di rinvio
Articolo 26:
Altri onorari graduali
Capo III:
ONORARI SPECIFICI
Sezione I:
Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
Articolo 27:
Amministrazione di aziende
Articolo 28:
Amministrazione di patrimoni e di beni
Articolo 29:
Custodia e conservazione di beni e di aziende
Articolo 30:
Liquidazione di aziende
Sezione II:
Perizie e valutazioni
Articolo 31:
Perizie, valutazioni e pareri
Sezione III:
Lavori contabili e bilanci
Articolo 32:
Revisioni contabili
Articolo 33:
Impianto e tenuta di contabilità
Articolo 34:
Bilancio
Articolo 35:
Bilanci tecnici
Sezione IV:
Avarie
Articolo 36:
Regolamento e liquidazione di avarie
Sezione V:
Funzione di sindaco o revisore
Articolo 37:
Funzioni di sindaco nelle società (2)
Articolo 38:
Funzione di revisore in enti pubblici
Sezione VI:
Arbitrati
Articolo 39:
Arbitrati
Sezione VII:
Operazioni societarie
Articolo 40:
Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale sociale
Articolo 41:
Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
Articolo 42:
Assistenza societaria continuativa e generica
Sezione VIII:
Operazioni societarie
Articolo 43:
Componimenti amichevoli
Sezione IX:
Procedure Concorsuali
Articolo 44:
Assistenza in procedure concorsuali
Sezione X:
Procedure Concorsuali
Articolo 45:
Consulenza contrattuale
Sezione XI:
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Articolo 46:
Disposizioni generali
Articolo 47:
Assistenza tributaria
Articolo 48:
Rappresentanza tributaria
Articolo 49:
Consulenza tributaria
Sezione XII:
Sistemazione di interessi
Articolo 50:
Sistemazioni tra eredi
Articolo 51:
Sistemazioni patrimoniali
Articolo 52:
Sistemazioni tra familiari
Sezione XIII:
Consulenze ed assistenze varie
Articolo 53:
Consulenza economico – finanziaria
Articolo 54:
Consulenze aziendali particolari
Articolo 55:
Consulenza aziendale continuativa e generica
TITOLO V:
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 56:
Disposizioni transitorie

 

TITOLO I:
NORME GENERALI
Articolo 1:
Contenuto della tariffa
  1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fi ne di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione.
  2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista » indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l’esperto contabile.
Articolo 2:
Classificazione dei compensi
  1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in
    nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione
    a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
    a) rimborsi di spese, di cui al titolo II;
    b) indennità, di cui al titolo III;
    c) onorari, di cui al titolo IV.
  2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga, con gli onorari.
Articolo 3:
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
  1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell’articolo 18 e dalla lettera d) dell’articolo 19.
  2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
Articolo 4:
Valore della pratica
  1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
  2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’art. 26
  3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
  4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto, concordemente dalle parti, l’intervento del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale.
Articolo 5:
Onorari massimi
  1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.
Articolo 6:
Maggiorazioni particolari
  1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
  2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
  3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Articolo 7:
Riduzioni particolari
  1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
  2. Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
Articolo 8:
Emissione della parcella
  1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella, o l’avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.
Articolo 9:
Parcelle periodiche
  1. Quando l’incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
Articolo 10:
Termine di pagamento delle parcelle
  1. Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
Articolo 11:
Pluralità di professionisti
  1. Quando la pratica è stata svolta da più professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l’aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
  2. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l’opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
Articolo 12:
Incarichi connessi di più clienti
  1. Quando il professionista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifi ca disposizione della presente tariffa.
Articolo 13:
Incarico non giunto a compimento
  1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Articolo 14:
Incarico già iniziato da altri professionisti
  1. Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell’incarico.
Articolo 15:
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
  1. Qualora si pervenga alla defi nizione della pratica, oltre che con l’opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifi ci previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
  2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifi ci relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Articolo 16:
Applicazione analogica
  1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un’espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
  2. L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
TITOLO II:
RIMBORSI DI SPESE
Articolo 17:
Spese generali di studio
Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell’importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
Articolo 18:
Spese di viaggio e di soggiorno
  1. Al professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
  2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
    a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
    b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
    c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
  3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
  4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.
TITOLO III:
INDENNITÀ
Articolo 19:
Indennità
  1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
    1. per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
      1. del dottore commercialista: € 51,65 per ora o frazione di ora, € 413,17 per l’intera giornata;
      2. dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di ora, € 139,44 per l’intera giornata;
    2. per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65;
    3. per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 2,58 per ogni facciata;
    4. per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 15,49 a € 103,29 mensili.
TITOLO IV:
ONORARI
Capo I:
PRINCIPI GENERALI
Articolo 20:
Classificazione degli onorari
  1. Gli onorari si distinguono in:
    1. onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico;
    2. onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico.
Articolo 21:
Cumulabilità degli onorari graduali
  1. Gli onorari graduali di cui all’art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
  2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell’art. 26.
Articolo 22:
Onorari preconcordati
  1. In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
  2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente tariffa.
  3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all’art. 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all’art. 19
Articolo 23:
Maggiorazione degli onorari
  1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di € 516,46 per parcella.
Articolo 24:
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
  1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
  2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell’art. 19.
Capo II:
ONORARI GRADUALI
Articolo 25:
Norma di rinvio
  1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
Articolo 26:
Altri onorari graduali
  1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
  2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall’art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Capo III:
ONORARI SPECIFICI
 Sezione I:
Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
Articolo 27:
Amministrazione di aziende
  1. Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
  2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l’incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
  3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 2386 del codice civile.
Articolo 28:
Amministrazione di patrimoni e di beni
  1. Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
    1. immobili civili ed industriali concessi in locazione;
      1. un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di € 103,29 per ogni immobile;
      2. una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il 5%; per il di più: il 4%;
    2. fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
    3. aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
    4. beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
  2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
  3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell’amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
  4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni.
Articolo 29:
Custodia e conservazione di beni e di aziende
  1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
  2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
  3. Onorario annuo minimo € 103,29.
Articolo 30:
Liquidazione di aziende
  1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari: — qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
    1. con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
      • fino a € 51.645,69 il 5%;
      • per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 il 3%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%;
      • per il di più oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
    2. un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate. Onorario minimo € 1.549,37; — qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Onorario minimo € 1.032,91.
  2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
  3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile e dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
  4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.
 Sezione II:
Perizie e valutazioni
Articolo 31:
Perizie, valutazioni e pareri
  1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:
    1. perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore della pratica:
      • fino a € 51.645,69 il 6%; Onorario minimo € 516,46;
      • per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 l’1%;
      • per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
    2. valutazione di singoli beni e diritti
      1. Sull’ammontare dei valori:
      • fino a € 51.645,69 l’1,50%; Onorario minimo € 387,34;
      • per il di più fino a € 258.228,45 l’1%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
      • per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
      • per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
    3. valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
      1. Sull’ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell’attivo:
      • fino a € 258.228,45 l’1%; Onorario minimo € 1.291,14.
      • per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
      • per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
      • per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
      • per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
      • Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare – insieme con l’eventuale avviamento – le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
    4. valutazione di partecipazioni sociali non quotate
      1. Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione. Onorario minimo € 774,69.
    5. relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile
      1. Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(*), per le relazioni di stima di cui all’art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
  2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
  3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
 Sezione III:
Lavori contabili e bilanci
Articolo 32:
Revisioni contabili
  1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall’art. 24.
Articolo 33:
Impianto e tenuta di contabilità
  1. Per l’organizzazione e l’impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall’art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell’incarico.
  2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:
    1. Contabilità ordinaria
      In alternativa:

      1. per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 1,55 a € 3,10; per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 0,77 a € 1,81;
      2. fino a 500 rilevazioni contabili annue da € 929,62 a € 2.065,83; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni. Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
      3. un compenso determinato in percentuale sul volume d’affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
        • fino a € 154.937,07 tra l’1,5% ed il 2,5%;
        • per il di più fino a € 309.874,14 tra lo 0,75% e l’1,5%;
        • per il di più fino a € 619.748,28 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
        • per il di più fino a € 2.582.284,50 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
        • per il di più oltre € 2.582.284,50 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
      • Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. Onorario minimo mensile € 77,47.
    2. Contabilità semplificata
      • fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 619,75 a € 929,62; Onorario minimo mensile € 51,65. 3.
      • da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 826,33 a € 1.549,37;
      • da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.065,83;
      • oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 258,23 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
    3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.
Articolo 34:
Bilancio
  1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
    1. sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d’ordine, al netto delle perdite:
      • fino a € 129.114,22 lo 0,5%;
      • per il di più fino a € 258.228,45 lo 0,25%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,125%;
      • per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
      • per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,025%;
      • per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
      • per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,006%;
      • per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%;
    2. sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
      • fino a € 516.456,90 lo 0,15%; Onorario minimo € 516,46.
      • per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
      • per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,02%;
      • per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
      • per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,0075%;
      • per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%.
  2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
  3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
  4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
Articolo 35:
Bilanci tecnici
  1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell’articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa.
 Sezione IV:
Avarie
Articolo 36:
Regolamento e liquidazione di avarie
  1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
      • fino a € 5.164,57 dal 6% all’8%; Onorario minimo € 154,94
      • per il di più fino a € 25.822,84 dal 4% al 6%;
      • per il di più fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%;
      • per il di più fino a € 258.228,45 dall’1% al 2,5%;
      • per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,5% all’1%;
      • per il di più oltre a € 1.032.913,80 lo 0,25%.
  2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:
      • fino a € 5.164,57 dal 4% al 6%; Onorario minimo € 103,29.
      • per il di più fino a € 15.493,71 dal 2% al 4%;
      • per il di più fino a € 51.645,69 dal 1% al 2%;
      • per il di più fino a € 258.228,45 dallo 0,5% all’1%;
      • per il di più oltre a € 258.228,45 lo 0,25%.
Sezione V:
Funzione di sindaco o revisore
Articolo 37:
Funzioni di sindaco nelle società (2)
  1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
    1. l’espletamento delle verifiche trimestrali;
    2. i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all’assemblea dei soci;
    3. la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea, che non porti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame delle denunzie ai sensi dell’art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l’organo amministrativo.
  2. L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, dell’esercizio precedente, e determinato come segue:
      • fino a € 258.228,44: da € 516,46 a € 619,75;
      • da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;
      • da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.239,50 a € 2.478,99;
      • oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.
    • Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
  3. L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull’ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
      • fino a € 103.291,37: da € 516,46 a € 774,69;
      • da € 103.291,38 a € 516.456,89: da € 774,69 a € 1.291,14;
      • da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;
      • da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,97: da € 2.065,83 a € 3.098,74;
      • € 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99.
    • Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
  4. L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell’art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.
  5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
  6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
  7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all’approvazione della presente tariffa.
  8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
  9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Articolo 38:
Funzione di revisore in enti pubblici
  1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
    1. alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
    2. al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
    3. al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
  2. Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
  3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Sezione VI:
Arbitrati
Articolo 39:
Arbitrati
  1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
  2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell’art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall’art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l’arbitrato.
  3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
  4. Onorario minimo € 1.549,37.
Sezione VII:
Operazioni societarie
Articolo 40:
Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale sociale
  1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
      • fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%; Onorario minimo € 516,46.
      • per il di più fino a € 516.456,90 dall’1% al 2%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all’1%;
      • per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%;
      • per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%.
  2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l’onorario minimo.
  3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa.
  4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
Articolo 41:
Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
  1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell’art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell’importanza delle suddette prestazioni.
  2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’ammontare dell’attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
      • fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; Onorario minimo € 516,46.
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
      • per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
      • per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
  3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
Articolo 42:
Assistenza societaria continuativa e generica
  1. Per l’assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all’importanza della società.
  2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
Sezione VIII:
Operazioni societarie
Articolo 43:
Componimenti amichevoli
  1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
    1. un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
    2. con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:
      • fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 dall’1,5% al 2%;
      • per il di più fino a € 5.164.568,99 dall’1% all’1,5%;
      • per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all’1%.
  2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all’art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
  3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
  4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l’80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
  5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
  6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all’art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
  7. Onorario minimo € 1.032,91.
Sezione IX:
Procedure Concorsuali
Articolo 44:
Assistenza in procedure concorsuali
  1. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall’art. 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:
    1. nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l’amministrazione controllata;
    2. nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’art. 26.
  2. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l’80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’art. 26.
  3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli onorari di cui all’art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l’intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all’art. 43 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
  4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
  5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta omologa del concordato o l’approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all’incarico già favorevolmente concluso.
  6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l’applicazione di un’ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
  7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
  8. Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’art. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
Sezione X:
Consulenza contrattuale
Articolo 45:
Consulenza contrattuale
  1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell’attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
      • fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%;
      • per il di più fino a € 258.228,45 dall’1,25% al 3%;
      • per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4% all’1,25%;
      • per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%.
  2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
      • fino a € 25.822,84 dall’1% al 6%;
      • per il di più fino a € 129.114,22 dallo 0,75% al 4%;
      • per il di più fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
      • per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,25%;
      • per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,15% all’1%.
  3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall’ammontare dei corrispettivi pattuiti.
  4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
  5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
  6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
  7. Onorario minimo € 154,94.
Sezione XI:
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Articolo 46:
Disposizioni generali
  1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
  2. È definito rappresentanza tributaria l’intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
  3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
  4. Per l’assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell’art. 47.
  5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell’art. 48.
  6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all’art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell’art. 49.
  7. Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
Articolo 47:
Assistenza tributaria
  1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.
  2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
  3. Il valore della pratica è determinato:
    1. per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all’importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
    2. per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all’importo complessivo delle ritenute operate;
    3. per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
    4. per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
    5. per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
    6. per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
  4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all’interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all’interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.
Articolo 48:
Rappresentanza tributaria
  1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
  2. Il valore della pratica è determinato in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all’importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
Articolo 49:
Consulenza tributaria
  1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l’1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 47 avendo riguardo sia all’importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all’articolo 3.
  2. Nella determinazione dell’onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.
Sezione XII:
Sistemazione di interessi
Articolo 50:
Sistemazioni tra eredi
  1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all’accertamento dell’asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell’asse ereditario, all’assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell’attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.032,91.
  2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
  3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
  4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di spettanza del cliente.
  5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
Articolo 51:
Sistemazioni patrimoniali
  1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all’ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell’art. 50, ovvero delle passività se superiori.
Articolo 52:
Sistemazioni tra familiari
  1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l’applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 51.
Sezione XIII:
Consulenze ed assistenze varie
Articolo 53:
Consulenza economico – finanziaria
  1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
    1. studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
    2. studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
    3. studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
    4. ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
Articolo 54:
Consulenze aziendali particolari
  1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l’assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell’articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell’azienda, nonché ai criteri indicati all’art. 3 della presente tariffa.
  2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l’espletamento della pratica.
Articolo 55:
Consulenza aziendale continuativa e generica
  1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.
TITOLO V:
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 56:
Disposizioni transitorie
  1. Per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:
    1. per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
    2. per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1994

SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
GNUTTI, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
DINI, Ministro del tesoro

Visto, Il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 10

TABELLA 1 (Art. 26)

Valore della pratica ( € )
fino a 25.822,84 da 25.822,84
a 51.645,69
da 51.645,69
a 154.937,07
da 154.937,07
a 309.874,14
oltre 309.874,14
I) Interventi personali
a) Consultazioni telefoniche per chiamata Minimo 5,16 7,75 10,33 12,91 15,49
Massimo 10,33 12,91 15,49 20,66 25,82
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatari) ovvero con un terzo Minimo 7,75 12,91 15,49 20,66 30,99
Massimo 15,49 20,66 25,82 30,99 51,65
c) Riunioni con più parti Minimo 12,91 20,66 30,99 41,32 51,65
Massimo 25,82 30,99 41,32 51,65 77,47
d) Partecipazione ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari Minimo 15,49 30,99 41,32 51,65 61,97
Massimo 30,99 41,32 51,65 61,97 103,29
II) Prestazioni tecniche varie
a) Esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati – per ora o frazione di ora Minimo 5,16 7,75 10,33 15,49 20,66
Massimo 10,33 12,91 15,49 20,66 30,99
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni di assemblee – per facciata formato protocollo Minimo 10,33 15,49 20,66 30,99 41,32
Massimo 20,66 25,82 30,99 41,32 51,65
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per facciata formato protocollo Minimo 15,49 25,82 30,99 41,32 51,65
Massimo 25,82 30,99 41,32 51,65 77,47
d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti nel registro delle imprese o presso la camera di commercio Minimo 20,66 30,99 41,32 51,65 61,97
Massimo 30,99 41,32 51,65 61,97 103,29

 

 

NOTE

(1) Gli importi sono stati riformulati in euro dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

(2)La Legge 3 agosto 1995, n. 336 ha introdotto il “tetto” ai compensi spettanti ai dottori commercialisti per l’attività di sindaco di società.

“Legge 3 agosto 1995, n. 336 (in Gazzetta Ufficiale 16 agosto, n. 190) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

Articolo 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.”

“Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale 22 giugno, n. 144) Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

Articolo 1

  1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell’art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, € 41.316,55, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 2

  1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 88, ancorché non iscritti all’albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 3

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.”