Transfer pricing 2013

ransfer pricing 2014_2015

Fonte: Valente Associati GEB Partners

 

The IRAP is Italy’s regional business tax. Established by Legislative Decree No. 446 of December 15, 1997 (the IRAP Decree), the IRAP is levied on the independent and regularly exercised activities of production or exchange of goods or provision of services. The tax applies to the value of the net production resulting from activities carried out in the region.

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Statistics From Italy’s APA Program – Tax Notes International, 8 luglio 2013

On March 19, the Italian Revenue Office published the second edition of the international tax ruling bulletin, nearly three years after its first edition. The bulletin provides an update on the activities carried out by the International Tax Ruling Office from 2010 to 2012.

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Transfer pricing: il rapporto tra valore normale e valore doganale di Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia – Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 7/2013

La disciplina sul transfer pricing e quella relativa alla determinazione del valore doganale devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei gruppi multinazionali, al fine di attenuare eventuali problematiche di doppia imposizione.

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Documentazione specifica per valutare i rischi nel transfer pricing di Pietro Schipani e Federico Vincenti – Editoriale Eutekne, 18 giugno 2013

Il 30 aprile 2013, l’OCSE ha pubblicato, nell’ambito del progetto avviato nel 2011 sulla valutazione dei rischi insiti nel transfer pricing, il documento Public Consultation: Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment (di seguito, “il Manuale dell’OCSE”), al fine di ricevere commenti da parte dei rappresentanti della comunità imprenditoriale e degli esperti fiscali entro il 13 settembre 2013.

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Gli obblighi dichiarativi in materia di Transfer Pricing – Il fisco n. 21/2013

La disciplina italiana dei prezzi di trasferimento impone ai contribuenti che pongono in essere operazioni con società non residenti ap- partenenti allo stesso gruppo multinazionale di valutare tali transazioni secondo il principio del valore normale. In caso di non coincidenza tra il valore contabilizzato e il valore “at arm’s length”, i contribuenti devono effettuare le conseguenti rettifiche fiscali.

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Transfer pricing: criteri di comparabilità e analisi di benchmark  – Fiscalità & Commercio Internazionale n. 6/2013

L’analisi di comparabilità deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni intercompany oggetto di analisi e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza delle transazioni infragruppo della società tested party, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti terze indipendenti.
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La nuova disciplina sui “safe harbours” – Il Quotidiano Ipsoa, 27 maggio 2013

La constatazione dell’obiettiva difficoltà di determinazione del prezzo di trasferimento, in determinate circostanze e per specifiche operazioni infragruppo, nonché la presa di coscienza dell’influenza che le analisi soggettive del management aziendale assumono in tale processo, hanno spinto l’OCSE a valutare la possibilità di rafforzare gli strumenti di definizione semplificata delle regole di determinazione dei prezzi di trasferimento, i cd. safe harbours.

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Transfer Pricing: l’OCSE approva la revisione dei “safe harbours”  – Editoriale Eutekne, 23 maggio 2013

Lo scorso 16 maggio 2013, nel più ampio contesto del progetto volto a migliorare gli aspetti amministrativi del transfer pricing, il Consiglio OCSE ha approvato un Rapporto avente ad oggetto la revisione della sezione E del capitolo IV delle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” riguardante i “safe harbours”.

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La valutazione dei rischi di transfer pricing  – Il Quotidiano Ipsoa 7 maggio 2013

Negli ultimi anni, complessità e importanza dei rischi associati al transfer pricing sono cresciute significativamente come effetto dell’aumento del volume delle operazioni cross-border. Gli studi OCSE, in tema di prezzi di trasferimento, confermano che i transfer pricing risks sono tra quelli ai quali, attualmente, Amministrazioni finanziarie e multinazionali si trovano a far fronte; ciò comporta un notevole “investimento”, sia in termini di risorse, sia in termini di tempo, anche a causa della complessità dei casi oggetto di verifica. Da qui la necessità di elaborare linee guida che consentano un’efficace identificazione e valutazione dei transfer pricing risks, per la selezione (e verifica) dei casi considerati maggiormente rilevanti.

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Verifiche fiscali di Transfer Pricing: selezione dei contribuenti e attività ispettive –  – Fiscalità & Commercio Internazionale, maggio 2013
Le Amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi sempre più spesso orientano l’attività ispettiva verso le operazioni poste in essere dalle imprese operanti in ambito internazionale, e, in particolare, verso le tecniche di transfer pricing. L’obiettivo è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale mediante una mirata ed efficace attività di controllo e forme di incentivo alla compliance volontaria da parte del contribuente.
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Italy – An Outlook on the Supreme Court’s Transfer Pricing Decisions  – Intertax, aprile 2013

Transfer pricing litigation in Italy is becoming increasingly common.
Notwithstanding the increasing interest in the above area, Italy has yet to establish a consolidated approach, particularly concerning issues such as the burden of proof, the qualification of transfer pricing rules, documentation requirements and proper transfer pricing methods.

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Transfer pricing e accordi preventivi: il Bollettino del ruling di standard internazionale del 19 marzo 2013  – Il fisco n. 14/2013

Il 19 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda edizione del Bollettino del ruling di standard internazionale, il quale ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche ed il funzionamento dell’istituto del ruling internazionale e divulgare, a fini informativo-statistici, dati ad esso relativi. Il Bollettino del ruling di standard internazionale evidenzia come, nel periodo 2010-2012, sia aumentato il ricorso all’istituto del ruling internazionale da parte delle imprese, in particolare, dei c.d. “grandi contribuenti”.

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Arm’s-length value of royalties: Italian case law  – TPWeek – 20 March 2013

The international transfer pricing of goods and services between associated enterprises is regulated by article 110, paragraph 7, of the Italian Income Tax Code (TUIR), which provides that intercompany transactions can be carried out in accordance with the arm’s-length principle. In support of such provision, the Italian tax authorities issued Circulars No 32 of 1980 and No 42 of 1981, which broadly deal with transfer pricing matters.

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Transfer pricing audit: Italian approach – TPWeek – 27 February 2013

In recent years the complexity and importance of transfer pricing risks have increased as a result of growing globalisation, cross-border mergers and the sophistication of the financial sector. Transfer pricing cases pose numerous challenges to tax administrations, particularly in terms of the resources needed to manage them effectively.

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“Year-end adjustments” nel transfer pricing d – Il fisco n. 9/2013

Frequentemente, alla fine del periodo di imposta, le imprese multinazionali, in fase di monitoraggio dei prezzi di trasferimento, rilevano che la transfer pricing policy adottata non ha prodotto i risultati previsti, oppure che i transfer prices praticati non rispettano il principio dell’arm’s length. Al fine di riallineare i risultati finali con quelli previsionali e garantire il rispetto del principio dell’arm’s length, le imprese multinazionali ricorrono ai c.d. “year-end adjustments”, i quali potrebbero presentare delle criticità se non correttamente qualificati e adeguatamente documentati.

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Year-end adjustments: the Italian perspective – TPWeek – 29 January 2013

In matters of transfer pricing, the terms “compensating adjustments” and “year-end adjustments” refer to the adjustments made by companies to align the transfer pricing criteria they adopted during the fiscal year with the actual year-end figures so that these are consistent with the arm’s-length.

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