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Revisori legali e il nuovo registro
16/09/2013 10:21 a cura di Armellino Ermanno
Il Sole 24 Ore e Italia Oggi hanno dedicato alcuni articoli di approfondimento agli adempimenti in scadenza il 23 settembre a carico dei revisori legali che vogliono iscriversi nel nuovo registro, anche alla luce dei chiarimenti pubblicati sul sito del Mef. Le domande dovranno essere inviate al Ministero dell’Economia entro il 23 settembre dopo che la tenuta del registro, dal 14 novembre 2012, è passata dal Cndcec al Ministero stesso. In particolare, Italia Oggi segnala un importante chiarimento che riguarda i revisori che non hanno in corso incarichi di revisione legale, ma intendono assumerne in futuro. Tali revisori possono iscriversi tra i revisori attivi, ma, qualora non assumessero incarichi per tre anni consecutivi, transiteranno d’ufficio tra i revisori inattivi. Inoltre, a causa di problemi relativi all’iscrizione online, il Sole 24 Ore riporta una specifica in cui si dice che “il termine (del 23 settembre) è previsto al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro”, ma “l’accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data”. Il Sole 24 Ore riporta proprio a tale proposito, una lettera che l’Andoc, Associazione nazionale dei dottori commercialisti, ha inviato al Ministro dell’Economia: essi ritengono “complessa”, oltre che “inutile”, la procedura d’iscrizione al nuovo registro, e auspicano che siano riviste le sanzioni relative.
(Il Sole 24 Ore, 10.09.13; Il Sole 24 Ore, Franco Roscini Vitali,12.09.13; Il Sole 24 Ore, Giorgio Costa, 12.09.13 ItaliaOggi, 12.09.13; Il Sole 24 Ore, Franco Roscini Vitali,13.09.13; Il Sole 24 Ore, Giorgio Costa, 13.09.13; ItaliaOggi, Christina Feriozzi, 13.09.13)
Enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica
16/09/2013 10:20 a cura di Armellino Ermanno
Come già anticipato da ItaliaOggi dello scorso 22 agosto, a seguito del chiarimento fornito in data 10 settembre dalla Ragioneria generale dello stato con la circolale n° 35 che fornisce indicazioni operative sul decreto del 27 marzo scorso, l’armonizzazione dei bilanci anche per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica è stata rimandata a partire dal budget economico relativo al 2014.
Perdite su crediti concorsuali e periodo di deducibilità
05/09/2013 12:17 a cura di Armellino Ermanno
Lease back, civilistica e principi contabili
05/09/2013 12:14 a cura di Armellino Ermanno
Operazione di “sale and lease back” rappresenta un contratto atipico con il quale un determinato soggetto cede, a fronte di un corrispettivo, un proprio bene ad una società di leasing, la quale concede il medesimo cespite, in locazione finanziaria, allo stesso venditore. Quest’ultimo, al termine del contratto di locazione, e previo esercizio del diritto di riscatto, potrà rientrare nella piena disponibilità del bene. In altri termini, l’operazione in parola – che rappresenta una particolare forma di finanziamento – permette al soggetto proprietario di un bene di ottenere della liquidità immediata, senza che ciò precluda allo stesso di beneficiare della disponibilità del bene ceduto, potendo, invece, continuare ad utilizzarlo, nello svolgimento della propria attività di impresa. Dalla vendita del bene alla società di leasing potrebbe emergere una plusvalenza, il cui trattamento contabile è definito dall’art. 2425-bis c.c., secondo cui ”le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.
La disposizione stabilisce, pertanto, che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (lease back) devono essere ripartite in funzione della durata del contratto di locazione: privilegiando l’aspetto sostanziale dell’operazione, la norma si conforma ai principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis c.c., ed in particolare a quello della prevalenza della sostanza sulla forma contenuto al n. 1) di tale norma, in base al quale la valutazione delle voci deve essere effettuata “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. Pertanto, attribuendo rilievo al fatto che il contratto di lease back, dal punto di vista sostanziale, è un’operazione di finanziamento, la plusvalenza realizzata dal cedente deve essere imputata al conto economico in quote costanti, in base alla durata del leasing e, quindi, del finanziamento.
Professionisti e indagini finanziarie con ordinanza 27/29/2013
18/06/2013 09:29 a cura di Armellino Ermanno
Il Sole 24 Ore dedica un articolo ai controlli sui professionisti, in particolare quelli legati alla presunzione a favore del Fisco che trasforma i prelievi bancari senza indicazione del beneficiario in compensi non dichiarati. L’ordinanza 27/29/2013 della Ctr del Lazio rimette in discussione questa norma che era stata estesa dal 2005 in poi anche ai professionisti.
Viene definita infatti una presunzione paradossale che riduce i margini di difesa anche in caso di effettiva buona fede. Si attende a questo proposito la decisione della Consulta.
( fonte:Sole 24 Ore, 13.06.13)
Registro revisori innativi
18/06/2013 09:28 a cura di Armellino Ermanno
revisione legale del Mef il modello RL-99
ItaliaOggi informa che è online sul portale della revisione legale del Mef il modello RL-99 da utilizzare per l’iscrizione nella sezione ‘inattivi’ del registro dei revisori legali. Nel caso in cui ci siano i requisiti per il passaggio dalla sezione ‘attivi’ a quella ‘inattivi’, il Mef lo comunica al revisore e se questi non documenta entro 30 giorni l’insussistenza delle condizioni di revisore inattivo, il passaggio si perfeziona.
Ai fini della prima registrazione nel nuovo registro, si attende la determina della Ragioneria Generale dello Stato, prevista per lo scorso 5 giugno ma non ancora emanata.
(fonte:ItaliaOggi7, 10.06.13)
Norme di comportamento del collegio sindacale 2013
18/06/2013 09:27 a cura di Armellino Ermanno
- Italia Oggi dedica un articolo alla pubblicazione dei verbali relativi al documento predisposto dall’Irdcec in tema di norme di comportamento del collegio sindacale. Tali verbali costituiscono un valido strumento operativo in ogni fase del loro lavoro, dalla nomina dell’organo di controllo e fino alla liquidazione della società.
Contengono inoltre alcuni esempi di documenti utili ai professionisti, sia in casi ordinari che straordinari.
(fonte: ItaliaOggi, 14.06.13)
Documento n. 20 – Verbali e procedure del collegio sindacale
- Documenti IRDCEC
Giugno 2013.
Al fine di mettere a disposizione della categoria strumenti operativi che consentano un’agevole applicazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale, si forniscono alcune tracce di verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzati nella prassi professionale.
Gli esempi proposti, che traggono origine dai lavori in seno alla “Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società”, istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mandato consiliare 2008-2012, intendono fornire un ausilio per lo svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Essi devono essere utilizzati in modo flessibile, potendo i sindaci modificarli e integrarli, adattandoli in relazione alle caratteristiche della società oggetto di controllo.
Quanto all’ambito applicativo, i verbali, le comunicazioni e le procedure danno attuazione a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal CNDCEC e aggiornate nel gennaio 2012. Si riferiscono, dunque, a società non quotate e non contengono indicazioni in ordine allo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.
Ciascun esempio è disponibile – in formato che ne consente l’immediata utilizzazione – sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.irdcec.it) nell’area Documenti e notizie IRDCEC, sezione Documenti.
Sommario
Tabella riepilogativa delle Norme di comportamento del collegio sindacale (allegato).
ESEMPI DI VERBALI
- V.10. Dichiarazione di trasparenza (allegato).
- V.20. Dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco (allegato).
- V.30. Verbale di insediamento del collegio sindacale (allegato).
- V.40. Verbale di pianificazione dell’attività del collegio sindacale (allegato).
- V.50. Lettera di richiesta di informazioni al precedente collegio sindacale (allegato).
- V.60.1. Comunicazione del sindaco al collegio sindacale per l’utilizzo di dipendenti o ausiliari (allegato).
- V.60.2. Verbale relativo alla scelta di avvalersi di dipendenti e ausiliari (allegato).
- V.70. Dichiarazione attestante la conservazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale presso lo studio del presidente/sindaco (allegato).
- V.80. Verbale periodico dell’attività di vigilanza (allegato).
- V.90. Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ex art. 2429 c.c. (allegato).
- V.100.1. Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato 1, allegato 2).
- V.100.2. Lettera di richiesta di informazioni ai fini della proposta per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
- V.100.3. Verbale relativo alla proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
- V.110. Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (allegato).
- V.120. Osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale delle società a seguito di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite (allegato).
- V.130. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di fusione (allegato).
- V.140. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di scissione (allegato).
- V.150. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di trasformazione (allegato 1, allegato 2).
- V.160. Relazione sul bilancio finale di liquidazione (allegato).
- V.170. Verbale riassuntivo dell’attività del collegio sindacale (allegato).
ESEMPI DI PROCEDURE
- P.10. Auto-valutazione del cumulo di incarichi (allegato).
- P.20. Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza (allegato).
- P.30. Valutazione del rischio di dipendenza finanziaria (allegato).
- P.40. Valutazione dei candidati revisori per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
Fonte:irdcec .it
Comunicazioni obbligatorie dei sindaci revisori 2013
18/06/2013 09:26 a cura di Armellino Ermanno
Italia Oggi dedica due pagine alla determina della Ragioneria dello Stato datata 3 aprile 2013 (in attuazione delle previsioni del Dm 261/2012), che evidenzia che tutte le comunicazioni relative alla cessazione anticipata dell’incarico di revisore devono essere trasmesse per via telematica alla Ragioneria, sia da parte della società sottoposta a revisione, sia da parte dell’organo di revisione legale.
(fonte: ItaliaOggi7, 10.06.13, Luciano De Angelis)
Nuovo registro dei revisori 2013
07/06/2013 17:35 a cura di Armellino Ermanno
Si informa che revisori dei conti e società di revisione avranno 90 giorni di tempo per comunicare i dati anagrafici e professionali al nuovo registro dei revisori.
Il conto alla rovescia partirà dalla data della firma della ‘determina’ con cui la Ragioneria fisserà le regole di comunicazione dei dati; tale firma era prevista per lo scorso 5 giugno ma è slittata a data da definirsi. ItaliaOggi7, infatti, riporta in data odierna che la determina della Ragioneria Generale dello Stato non è ancora stata emanata.
La mancata comunicazione dei dati nei termini previsti comporta una sanzione da parte del Mef e si può incorrere anche, nei casi più gravi, nella cancellazione dal registro.
fonte:Sole 24 Ore, 05.06.13; ItaliaOggi7, 10.06.13)
Bilanci e la base imponibile Irap 2013
03/06/2013 10:48 a cura di Armellino Ermanno
Sul Sole 24 Ore si dedica un ampio articolo al calcolo della base imponibile Irap a partire dai dati di bilancio. Si tratta di un’operazione complessa che contempla molti casi particolari, che riguardano soprattutto spese per il personale, immobilizzazioni, e affitto d’azienda.
Si informa inoltre che, per quanto riguarda gli enti locali con popolazione superiore a 15mila abitanti, è fatto obbligo di presentare insieme al bilancio preventivo (con valenza annuale) anche il bilancio pluriennale, con durata triennale. È evidente che quindi anche il Piano Esecutivo di Gestione (Peg), che non è altro che la sua parte applicativa, dovrà avere respiro triennale, e conterrà il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance, con i relativi indicatori economici.
(fonte: Sole 24 Ore, 27.05.13)