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Revisori legali e il nuovo registro

16/09/2013 10:21 a cura di Armellino Ermanno

Il Sole 24 Ore e Italia Oggi hanno dedicato alcuni articoli di approfondimento agli adempimenti in scadenza il 23 settembre a carico dei revisori legali che vogliono iscriversi nel nuovo registro, anche alla luce dei chiarimenti pubblicati sul sito del Mef. Le domande dovranno essere inviate al Ministero dell’Economia entro il 23 settembre dopo che la tenuta del registro, dal 14 novembre 2012, è passata dal Cndcec al Ministero stesso. In particolare, Italia Oggi segnala un importante chiarimento che riguarda i revisori che non hanno in corso incarichi di revisione legale, ma intendono assumerne in futuro. Tali revisori possono iscriversi tra i revisori attivi, ma, qualora non assumessero incarichi per tre anni consecutivi, transiteranno d’ufficio tra i revisori inattivi. Inoltre, a causa di problemi relativi all’iscrizione online, il Sole 24 Ore riporta una specifica in cui si dice che “il termine (del 23 settembre) è previsto al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro”, ma “l’accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data”. Il Sole 24 Ore riporta proprio a tale proposito, una lettera che l’Andoc, Associazione nazionale dei dottori commercialisti, ha inviato al Ministro dell’Economia: essi ritengono “complessa”, oltre che “inutile”, la procedura d’iscrizione al nuovo registro, e auspicano che siano riviste le sanzioni relative.

 

(Il Sole 24 Ore, 10.09.13; Il Sole 24 Ore, Franco Roscini Vitali,12.09.13; Il Sole 24 Ore, Giorgio Costa, 12.09.13 ItaliaOggi, 12.09.13; Il Sole 24 Ore, Franco Roscini Vitali,13.09.13; Il Sole 24 Ore, Giorgio Costa, 13.09.13; ItaliaOggi, Christina Feriozzi, 13.09.13)

Enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica

16/09/2013 10:20 a cura di Armellino Ermanno

Come già anticipato da ItaliaOggi dello scorso 22 agosto, a seguito del chiarimento fornito in data 10 settembre dalla Ragioneria generale dello stato con la circolale n° 35 che fornisce indicazioni operative sul decreto del 27 marzo scorso, l’armonizzazione dei bilanci anche per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica è stata rimandata a partire dal budget economico relativo al 2014.

Perdite su crediti concorsuali e periodo di deducibilità

05/09/2013 12:17 a cura di Armellino Ermanno

L’art. 101, co. 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi – sino alla chiusura del relativo iter – in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la parte di credito effettivamente non più recuperabile. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità attribuisce assoluta preferenza per il principio generale di cui all’art. 109, co. 1, Tuir, secondo cui i componenti negativi di reddito di cui – nell’esercizio di competenza – non sia ancora certa l’esistenza, o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano tali condizioni (Cass. n. 12831/2002). L’orientamento in parola sostiene, pertanto, che non vi sia ragione di escludere aprioristicamente la possibilità che l’apprezzamento delle suddette circostanze consenta di individuare i requisiti di certezza e determinabilità della perdita, con riguardo ad un esercizio diverso da quello nel corso del quale la procedura concorsuale si è aperta. In altri termini, la Corte di Cassazione ritiene che il contenuto letterale della disposizione in commento “disponendo la deducibilità dei crediti nell’anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all’assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell’esercizio”.
La predetta posizione risulta, quindi, coerente con l’incerto sviluppo della fase liquidatoria della procedura concorsuale, che condiziona la puntuale recuperabilità del credito, subordinata all’andamento di molteplici variabili. Con l’effetto che non appare, pertanto, ragionevole escludere, a priori, la possibilità di accertare, in un periodo d’imposta differente da quello di apertura della procedura concorsuale, i requisiti di certezza e determinabilità della perdita. Fermo restando il divieto di scegliere, arbitrariamente, il periodo d’imposta in cui dedurre tale componente negativo di reddito, prescindendo dall’osservanza dell’inderogabile principio di competenza (Cass. n. 16330/2005).
Ad analoghe conclusioni è, successivamente, giunta anche l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, secondo la quale le perdite su crediti concorsuali sono deducibili nell’esercizio in cui si manifestano e sono iscritte in bilancio, in base al prudente apprezzamento degli amministratori, potendo avvenire nel periodo di apertura della procedura oppure, anche parzialmente, in uno successivo (Norma di comportamento Aidc n. 172/2008).
La data di avvio dell’iter rappresenta, dunque, esclusivamente il momento di presumibile sussistenza della perdita, la cui determinazione, fiscalmente rilevante, deve essere operata in ossequio ai principi civilistici. Tale orientamento è stato, inoltre, recentemente condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate, secondo cui, una volta aperta la procedura concorsuale, l’individuazione del periodo d’imposta di deducibilità della perdita deve avvenire in base alle ordinarie regole di competenza (C.M. n. 26/E/2013, par.  6).
L’individuazione del periodo d’imposta, secondo i suddetti criteri, consegue l’effetto di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni civilistiche dell’impresa, fondate sulla stima del valore presumibile di realizzo. La previsione in parola deve, tuttavia, essere periodicamente aggiornata, coerentemente con l’evoluzione della procedura concorsuale alla quale è stato assoggettato il debitore: considerato che l’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 non dispone regole particolari, è applicabile il principio di derivazione dal bilancio: con l’effetto che, in presenza di una delle suddette procedure concorsuali, la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico. In altri termini, è fiscalmente riconosciuta la perdita corrispondente a quella stimata dal redattore del bilancio, e non necessariamente all’intero importo del credito, purchè ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda ad un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Il riconoscimento di una perdita integrale del credito potrebbe, infatti, risultare improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono dirette alla prosecuzione dell’attività dell’impresa del soggetto in crisi – come il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. n. 267/1942) – o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall’insolvenza del debitore, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 385/1993. Al ricorrere di tali ipotesi, può essere ragionevole presumere la riscossione, almeno in parte, del credito.
A tale fine, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un elenco esemplificativo di documenti, differenziati in base alla procedura di riferimento, ritenuti idonei a provare la congruità del valore stimato della perdita, ovvero quelli redatti od omologati da un organo della procedura:
·    l’inventario dei beni del fallimento, predisposto dal curatore, con l’assistenza del cancelliere addetto del tribunale (art. 87 del R.D. n. 267/1942). Sul punto, si osservi, tuttavia, che tale documento comprende soltanto una parte dell’attivo della procedura, che risulta, invece, costituito anche da altri elementi realizzabili, come i crediti e le azioni legali da esperire (responsabilità, revocatorie, ecc.): a ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione della perdita, il creditore necessita di conoscere la consistenza dei debiti della procedura, esposti nello stato passivo esecutivo del fallimento. Tali elementi sono, generalmente, desumibili dal rapporto riepilogativo semestrale di cui all’art. 33, ultimo co., L.F., che il curatore provvede a depositare anche presso il registro delle imprese;
·    il piano di concordato preventivo presentato ai creditori (art. 160 L.F.). A questo proposito, dovrebbero ritenersi rilevanti, in primo luogo, la relazione di attestazione – redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.) – sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano (art. 161, co. 3, L.F.) e, poi, quella del commissario giudiziale di cui all’art. 172 L.F., nonché quelle periodiche, nel caso di concordato con cessione dei beni, del liquidatore giudiziale (art. 182 L.F.);
·    la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L.F.);
·    la relazione del commissario giudiziale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270)
·    le garanzie reali, personali ovvero assicurative;
·    i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all’interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato.
Qualora, dopo la rilevazione iniziale della perdita su crediti, dovessero emergere nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, la C.M. n. 26/E/2013 ammette la possibilità di operare, in un successivo periodo d’imposta, un’ulteriore deduzione, purchè rilevata in bilancio e corredata da adeguata documentazione: è il caso, ad esempio, del credito vantato nei confronti di un imprenditore commerciale ammesso al concordato preventivo e per il quale viene poi dichiarato il fallimento, oppure nell’ipotesi stessa del fallimento, interessato da una modifica del programma di liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura (art. 104-ter, co. 5, del R.D. n. 267/1942).

Lease back, civilistica e principi contabili

05/09/2013 12:14 a cura di Armellino Ermanno

        Operazione di “sale and lease back” rappresenta un contratto atipico con il quale un determinato soggetto cede, a fronte di un corrispettivo, un proprio bene ad una società di leasing, la quale concede il medesimo cespite, in locazione finanziaria, allo stesso venditore. Quest’ultimo, al termine del contratto di locazione, e previo esercizio del diritto di riscatto, potrà rientrare nella piena disponibilità del bene. In altri termini, l’operazione in parola – che rappresenta una particolare forma di finanziamento – permette al soggetto proprietario di un bene di ottenere della liquidità immediata, senza che ciò precluda allo stesso di beneficiare della disponibilità del bene ceduto, potendo, invece, continuare ad utilizzarlo, nello svolgimento della propria attività di impresa. Dalla vendita del bene alla società di leasing potrebbe emergere una plusvalenza, il cui trattamento contabile è definito dall’art. 2425-bis c.c., secondo cui ”le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.

La disposizione stabilisce, pertanto, che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (lease back) devono essere ripartite in funzione della durata del contratto di locazione: privilegiando l’aspetto sostanziale dell’operazione, la norma si conforma ai principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis c.c., ed in particolare a quello della prevalenza della sostanza sulla forma contenuto al n. 1) di tale norma, in base al quale la valutazione delle voci deve essere effettuata “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. Pertanto, attribuendo rilievo al fatto che il contratto di lease back, dal punto di vista sostanziale, è un’operazione di finanziamento, la plusvalenza realizzata dal cedente deve essere imputata al conto economico in quote costanti, in base alla durata del leasing e, quindi, del finanziamento.

L’Oic 1 riconosce al lease back la natura di un’operazione di finanziamento: la vendita è contestuale a quella di leasing finanziario, che comprende un’operazione di locazione, comportando, quindi, la necessità di verificare la ricorrenza delle condizioni per la classificazione di quest’ultima quale leasing finanziario, anziché operativo, ovvero che la retrolocazione sia di tipo finanziario. Va da sé che quanto detto non vale qualora si tratti di una locazione operativa: al ricorrere di tale ipotesi, la plusvalenza deve essere rilevata per intero nell’esercizio nel quale il bene è oggetto di vendita. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 12 agosto 2003, n. 175/E, ha precisato che per operazioni di locazione finanziaria s’intendono quelle di leasing di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (arg. ex articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183). Il leasing finanziario è, quindi, tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti. L’operazione ha lo scopo di far acquisire ad un soggetto utilizzatore la disponibilità di beni senza dovere sostenere l’intero costo in un’unica soluzione e senza assumere il rischio legato all’acquisto della proprietà del bene stesso. Attesa la natura finanziaria dell’operazione, il pagamento del canone è considerato non proprio come corrispettivo per la locazione del bene, ma piuttosto come modalità per la restituzione di un finanziamento, che è pari al costo del bene (e delle spese accessorie) aumentato del compenso per l’attività del finanziatore (sotto forma d’interesse sul capitale investito). La modalità di determinazione del canone assume, pertanto, connotati tipicamente finanziari. La concessione in godimento del bene assume solitamente una funzione strumentale rispetto alla vendita e, quindi, al mantenimento della proprietà in capo al concedente/locatore è attribuito un mero scopo di garanzia.

Professionisti e indagini finanziarie con ordinanza 27/29/2013

18/06/2013 09:29 a cura di Armellino Ermanno

Il Sole 24 Ore dedica un articolo ai controlli sui professionisti, in particolare quelli legati alla presunzione a favore del Fisco che trasforma i prelievi bancari senza indicazione del beneficiario in compensi non dichiarati. L’ordinanza 27/29/2013 della Ctr del Lazio rimette in discussione questa norma che era stata estesa dal 2005 in poi anche ai professionisti.
Viene definita infatti una presunzione paradossale che riduce i margini di difesa anche in caso di effettiva buona fede. Si attende a questo proposito la decisione della Consulta.

( fonte:Sole 24 Ore, 13.06.13)

Registro revisori innativi

18/06/2013 09:28 a cura di Armellino Ermanno

revisione legale del Mef il modello RL-99

ItaliaOggi informa che è online sul portale della revisione legale del Mef il modello RL-99 da utilizzare per l’iscrizione nella sezione ‘inattivi’ del registro dei revisori legali. Nel caso in cui ci siano i requisiti per il passaggio dalla sezione ‘attivi’ a quella ‘inattivi’, il Mef lo comunica al revisore e se questi non documenta entro 30 giorni l’insussistenza delle condizioni di revisore inattivo, il passaggio si perfeziona.
Ai fini della prima registrazione nel nuovo registro, si attende la determina della Ragioneria Generale dello Stato, prevista per lo scorso 5 giugno ma non ancora emanata.

(fonte:ItaliaOggi7, 10.06.13)

Norme di comportamento del collegio sindacale 2013

18/06/2013 09:27 a cura di Armellino Ermanno

  • Italia Oggi dedica un articolo alla pubblicazione dei verbali relativi al documento predisposto dall’Irdcec in tema di norme di comportamento del collegio sindacale. Tali verbali costituiscono un valido strumento operativo in ogni fase del loro lavoro, dalla nomina dell’organo di controllo e fino alla liquidazione della società.
    Contengono inoltre alcuni esempi di documenti utili ai professionisti, sia in casi ordinari che straordinari.

(fonte: ItaliaOggi, 14.06.13)

Documento n. 20 – Verbali e procedure del collegio sindacale

Pubblicato in:

Giugno 2013.

Al fine di mettere a disposizione della categoria strumenti operativi che consentano un’agevole applicazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale, si forniscono alcune tracce di verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzati nella prassi professionale.

Gli esempi proposti, che traggono origine dai lavori in seno alla “Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società”, istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mandato consiliare 2008-2012, intendono fornire un ausilio per lo svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Essi devono essere utilizzati in modo flessibile, potendo i sindaci modificarli e integrarli, adattandoli in relazione alle caratteristiche della società oggetto di controllo.

Quanto all’ambito applicativo, i verbali, le comunicazioni e le procedure danno attuazione a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal CNDCEC e aggiornate nel gennaio 2012. Si riferiscono, dunque, a società non quotate e non contengono indicazioni in ordine allo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.

Ciascun esempio è disponibile – in formato che ne consente l’immediata utilizzazione – sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.irdcec.it) nell’area Documenti e notizie IRDCEC, sezione Documenti.

Sommario

Tabella riepilogativa delle Norme di comportamento del collegio sindacale (allegato).

ESEMPI DI VERBALI

  • V.10. Dichiarazione di trasparenza (allegato).
  • V.20. Dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco (allegato).
  • V.30. Verbale di insediamento del collegio sindacale (allegato).
  • V.40. Verbale di pianificazione dell’attività del collegio sindacale (allegato).
  • V.50. Lettera di richiesta di informazioni al precedente collegio sindacale (allegato).
  • V.60.1. Comunicazione del sindaco al collegio sindacale per l’utilizzo di dipendenti o ausiliari (allegato).
  • V.60.2. Verbale relativo alla scelta di avvalersi di dipendenti e ausiliari (allegato).
  • V.70. Dichiarazione attestante la conservazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale presso lo studio del presidente/sindaco (allegato).
  • V.80. Verbale periodico dell’attività di vigilanza (allegato).
  • V.90. Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ex art. 2429 c.c.  (allegato).
  • V.100.1. Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato 1, allegato 2).
  • V.100.2. Lettera di richiesta di informazioni ai fini della proposta per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
  • V.100.3. Verbale relativo alla proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
  • V.110. Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (allegato).
  • V.120. Osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale delle società a seguito di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite (allegato).
  • V.130. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di fusione (allegato).
  • V.140. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di scissione (allegato).
  • V.150. Verbale dell’attività di vigilanza sull’operazione straordinaria di trasformazione (allegato 1, allegato 2).
  • V.160. Relazione sul bilancio finale di liquidazione (allegato).
  • V.170. Verbale riassuntivo dell’attività del collegio sindacale (allegato).

ESEMPI DI PROCEDURE

  • P.10. Auto-valutazione del cumulo di incarichi (allegato).
  • P.20. Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza (allegato).
  • P.30. Valutazione del rischio di dipendenza finanziaria (allegato).
  • P.40. Valutazione dei candidati revisori per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti (allegato).
  •  

Fonte:irdcec .it

Comunicazioni obbligatorie dei sindaci revisori 2013

18/06/2013 09:26 a cura di Armellino Ermanno

Italia Oggi dedica due pagine alla determina della Ragioneria dello Stato datata 3 aprile 2013 (in attuazione delle previsioni del Dm 261/2012), che evidenzia che tutte le comunicazioni relative alla cessazione anticipata dell’incarico di revisore devono essere trasmesse per via telematica alla Ragioneria, sia da parte della società sottoposta a revisione, sia da parte dell’organo di revisione legale.

(fonte: ItaliaOggi7, 10.06.13, Luciano De Angelis)

Nuovo registro dei revisori 2013

07/06/2013 17:35 a cura di Armellino Ermanno

Si informa che revisori dei conti e società di revisione avranno 90 giorni di tempo per comunicare i dati anagrafici e professionali al nuovo registro dei revisori.

Il conto alla rovescia partirà dalla data della firma della ‘determina’ con cui la Ragioneria fisserà le regole di comunicazione dei dati; tale firma era prevista per lo scorso 5 giugno ma è slittata a data da definirsi. ItaliaOggi7, infatti, riporta in data odierna che la determina della Ragioneria Generale dello Stato non è ancora stata emanata.

La mancata comunicazione dei dati nei termini previsti comporta una sanzione da parte del Mef e si può incorrere anche, nei casi più gravi, nella cancellazione dal registro.

 

 

fonte:Sole 24 Ore, 05.06.13; ItaliaOggi7, 10.06.13)

 

Bilanci e la base imponibile Irap 2013

03/06/2013 10:48 a cura di Armellino Ermanno

 

Sul Sole 24 Ore si dedica un ampio articolo al calcolo della base imponibile Irap a partire dai dati di bilancio. Si tratta di un’operazione complessa che contempla molti casi particolari, che riguardano soprattutto spese per il personale, immobilizzazioni, e affitto d’azienda.
Si informa inoltre che, per quanto riguarda gli enti locali con popolazione superiore a 15mila abitanti, è fatto obbligo di presentare insieme al bilancio preventivo (con valenza annuale) anche il bilancio pluriennale, con durata triennale. È evidente che quindi anche il Piano Esecutivo di Gestione (Peg), che non è altro che la sua parte applicativa, dovrà avere respiro triennale, e conterrà il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance, con i relativi indicatori economici.

(fonte: Sole 24 Ore, 27.05.13)